Buoni postali fruttiferi: che cosa sono e quando scade il diritto al rimborso

I buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. ciò nonostante, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Con la decisione n. 4761 del 28 febbraio 2018 la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, torna ad occuparsi dei buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane S.p.a Il caso. Il Tribunale di Belluno accoglieva la domanda di due risparmiatori avanzata nei confronti di Poste Italiane riconoscendo il loro diritto al rimborso di alcuni buoni postali fruttiferi emessi nel dicembre 1984. La decisione veniva impugnata dai risparmiatori innanzi alla Corte di Appello di Venezia sul presupposto che il primo Giudice avesse errato nella determinazione dell’importo oggetto di rimborso. Anche Poste Italiane interponeva appello incidentale chiedendo il rigetto delle domande avversarie. La Corte di Appello di Venezia respingeva il gravame principale ed accoglieva quello incidentale. Segnatamente la Corte territoriale riteneva che i buoni postali fossero titoli di legittimazione, privi pertanto del carattere della letterarietà dei titoli di credito. Ad essi risultava applicabile esclusivamente il decreto ministeriale 16 giugno 1984 che ne aveva disciplinato l’emissione. Ad avviso del Giudice di Appello, trattandosi di buoni a termine, era ormai prescritto il diritto dei titolari al rimborso. Veniva conseguentemente proposto dai risparmiatori ricorso per cassazione con unico motivo. I ricorrenti, pur riconoscendo che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, rilevavano come nella fattispecie fosse stata aggiunta sul titolo una stampigliatura dalla quale emergeva che lo stesso apparteneva ad una serie ordinaria e produceva interessi per 20 anni. A loro avviso, detta stampigliatura prevaleva rispetto al residuo contenuto letterale del titolo ai sensi dell’art. 1342 c.c La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso. Inquadramento normativo dei buoni fruttiferi postali. Ricorda, anzitutto, la Corte di legittimità come, all’epoca dei fatti di causa, l’emissione dei buoni postali era disciplinata dal d.P.R. n. 156/1973 ai sensi del quale gli uffici postali potevano rilasciare buoni di risparmio nominativi rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione cfr. art. 171 del citato d.P.R. . Ricorda poi la Corte che, al momento del rimborso dei buoni, venivano corrisposti gli interessi maturati a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni ai sensi dell’art. 173 d.P.R. citato. Con decreto ministeriale del 16 giugno 1984 veniva istituita una serie speciale di buoni postali fruttiferi c.d. a termine. Detto decreto prevedeva che i buoni a termine avrebbero avuto durata di 6 o 9 anni ed alla loro scadenza sarebbe stato corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso. L’art. 10 del decreto ministeriale citato chiariva poi che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie speciale a termine”, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere AB” che saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie AA” emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi . L'art. 10 così continuava su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, 2 bolli uno sulla parte anteriore, con la dicitura Serie AB-AA”, l’altro sul retro, recante la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza . Definizione e scadenza dei buoni postali fruttiferi. Chiarito il contesto normativo di riferimento, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio costante orientamento secondo cui i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. Cass. n. 27809/2005 Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 . Precisa la Corte che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni è tuttavia destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni medesimi. Sicché ha errato la Corte di Appello di Venezia nell’affermare semplicemente che i buoni in questione avrebbero dovuto essere considerati come buoni a termine a sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1984 ciò in quanto risultava opportuno un esame del testo dei buoni in questione nel suo complesso. La Suprema Corte, pertanto, passa a scrutinare nello specifico il contenuto dei buoni rilevando che sul retro dei medesimi, sebbene fosse apposto il timbro a termine” e quello serie AB-AA” ed indicata la scadenza di 5 o 8 anni con prescrizione del diritto del titolare ad ottenerne il rimborso entro 5 anni decorrenti dal primo gennaio del nono anno solare successivo all’emissione, era altresì precisato che agli stessi sarebbe stato riconosciuto un tasso di interesse fino al ventesimo anno dall’emissione medesima. Ad avviso dunque della Corte di Cassazione, il Giudice di merito avrebbe dovuto esaminare il contenuto specifico del vincolo contrattuale procedendo ad una valutazione complessiva e non atomistica del dato testuale in esso contenuto. Così facendo, avrebbe altresì dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti per l’eventuale applicazione della previsione dettata dall’art. 1342, comma 1, c.c. concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione. La causa viene pertanto rinviata alla Corte di Appello di Venezia affinché si attenga al seguente principio di diritto i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 ottobre 2017 – 28 febbraio 2018, n. 4761 Presidente Tirelli – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - Con sentenza del 9 ottobre 2013 la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da S.S. e S.A. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva accolto la loro domanda, errando tuttavia nella determinazione dell’importo da corrispondere, volta ad ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi del valore nominale di 1 milione di Lire emessi il 4 dicembre 1984 ed il 19 dicembre 1984, ed ha invece accolto l’impugnazione incidentale spiegata da Poste Italiane S.p.A., rigettando l’originaria domanda spiegata contro di essa e condannando i S. a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata. A fondamento della decisione la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo ritenuto applicabile alla materia, ha affermato che i buoni in discorso non erano titoli di credito, come sostenuto dai S. , ma titoli di legittimazione, e non possedevano perciò il carattere della letterarietà proprio dei titoli di credito doveva pertanto ritenersi che il diritto al rimborso fosse esclusivamente regolato dal decreto ministeriale 16 giugno 1984, che ne aveva disciplinato l’emissione, trattandosi cioè di buoni a termine della serie AB/AA , sicché non aveva rilievo la stampigliatura apposta sul retro dei medesimi, che richiamava i buoni della serie P/O ed indicava la misura degli interessi fino al 200 anno, con conseguente prescrizione, eccepita da Poste Italiane S.p.A., del diritto al rimborso. 2. - Per la cassazione della sentenza S.S. e S.A. hanno proposto ricorso affidato ad un solo articolato motivo. Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica Art. 360 n. 3-5 c.p.c Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 3-5-8-10 D.M. Min. Tesoro 16.06.1984, art. 1342 c.c Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Il ricorrente, esclusa l’applicabilità alla controversia dei principi formulati da questa Corte, attesa la diversità della fattispecie, con la sentenza 16 dicembre 2005, n. 27809, e poi con la pronuncia delle Sezioni Unite del 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato di non aver mai sostenuto che i buoni fruttiferi avessero natura di titoli di credito, ed ha posto l’accento sulla stampigliatura aggiunta sul retro di essi, dalla quale emergeva che i titoli appartenevano ad una serie ordinaria e producevano interessi per vent’anni, sicché non potevano essere ricondotti, come aveva fatto la Corte d’appello, ad una serie speciale a termine ed alla previsione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale indicato in rubrica, bensì all’articolo 5 dello stesso decreto, decreto che, contrariamente a quanto sembrava avesse ritenuto la Corte veneziana, disciplinava non soltanto i titoli della serie speciale, ma anche quelli della serie ordinaria, mentre la prevalenza della stampigliatura rispetto al residuo contenuto letterale del titolo derivava inoltre dalla previsione dell’articolo 1342 c.c. sulla prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario. 2. - Il ricorso va accolto. All’epoca dell’emissione dei titoli oggetto del contendere la materia era regolata dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni . Ai sensi dell’articolo 171, rubricato Emissione di buoni postali fruttiferi , era stabilito che gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione . Le modalità di rimborso venivano fissate dall’articolo 178, ai sensi del quale i buoni venivano pagati presso gli uffici di emissione, o presso altri uffici nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento . Per quanto concerne la misura degli interessi da corrispondere, l’art. 173 prevedeva originariamente, per quanto rileva, che gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni . Con il decreto ministeriale 16 giugno 1984, recante Modificazioni dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio , pubblicato in G.U. del 26 agosto 1984, n. 174, è stata istituita, con effetto dal 10 luglio dello stesso anno, una serie speciale di buoni postali fruttiferi a termine , contraddistinta con le lettere AB così l’articolo 7 del decreto ministeriale . Ai sensi del successivo articolo 8 dello stesso decreto I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sei o nove anni e, alla scadenza, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari rispettivamente ad una o due volte il capitale stesso. Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera P, diminuite di 50 centesimi l’art. 10 dello stesso decreto, poi, chiariva che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie speciale a termine, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere AB che saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie AA emessi dagli uffici postali dal 1 luglio 1984 in poi . L’art. 10 così continua su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli uno sulla parte anteriore, con la dicitura Serie AB-AA, l’altro sul retro, recante la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza . Ciò premesso, vale rammentare che questa Corte ha da tempo chiarito che i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809 Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979 e che, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti così testualmente Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, concernente una fattispecie, diversa da quella in esame, in cui si trattava di stabilire se la previsione risultante dal citato decreto del 1984, che prevedeva la triplicazione del capitale al nono anno, potesse trovare applicazione nei riguardi di buoni emessi nel 1986, dai quali risultava che la triplicazione avrebbe avuto luogo all’ottavo anno . Ha dunque errato la Corte veneziana nell’affermare così e semplicemente che i buoni debbono essere considerati solo e soltanto alla stregua di quanto disposto dal citato decreto e quindi, nel caso, come buoni a termine, esattamente come previsto dalla normativa che regola , occorrendo viceversa scrutinare il testo dei buoni in discorso nel loro complesso. Orbene, detti titoli recano in alto a destra il timbro a termine , in basso a destra il timbro Serie AB-AA e sul retro il timbro B.F.P. SERIE P/O AI SEGUENTI TASSI / 9% FINO AL 3 ANNO / 11% DAL 4 ALL’8 ANNO / 13% DAL 9 AL 15 ANNO / 15% DAL 16 AL 20° ANNO . Ha rilievo, inoltre, la presenza della dicitura buono fruttifero a termine sul retro dei titoli, seguita dalla frase Il presente buono ha la durata di 5 o 8 anni. Alla scadenza dei suddetti periodi verrà corrisposta la somma sotto specificata, comprensiva di capitale ed interessi . Sempre sul retro dei titoli, prima dello spazio riservato alla quietanza, si legge Il buono non riscosso al compimento dell’8 anno cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio del 9 anno solare successivo a quello di emissione . Occorreva pertanto, secondo l’insegnamento di questa Corte alla luce del quale il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi essenzialmente sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale, considerando se la menzione della SERIE P/O ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed in considerazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l’eventuale applicazione della previsione dettata dall’articolo 1342, primo comma, c.c., concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario. 3. - La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che si atterrà al principio in forza del quale i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. e, nondimeno, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.