L’accertamento della simulazione del rapporto sottostante al rilascio di cambiali

In tema di simulazione assoluta, la Corte ricorda che l’intento simulatorio può inserirsi anche nella fase di negoziazione del titolo, ovvero in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale giustificativo dell’attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare ed il rapporto cartolare nascente dall’emissione del titolo .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3256/18, depositata il 9 febbraio. Il caso. Un istituto bancario proponeva opposizione agli atti esecutivi nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare contro un cliente, contestando, in particolare, l’intervento di una terza creditrice in quanto asseritamente fondato su cambiali ipotecarie rilasciate in base ad un accordo simulato tra i due. Avverso il rigetto dell’opposizione, la Banca ricorre in Cassazione. Accertamento dell’intento simulatorio. Ripercorrendo la vicenda, la Suprema Corte sottolinea come il Tribunale abbia negativamente concluso in ordine alla domanda della banca perché non sarebbe stato correttamente individuato il rapporto in base al quale le cambiali erano state rilasciate. Tale argomentazione risulta però contrastante con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’intento simulatorio può inserirsi anche nella fase di negoziazione del titolo, ovvero in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale giustificativo dell’attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare ed il rapporto cartolare nascente dall’emissione del titolo sicché, all’interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l’operatività di una fattispecie simulatoria . Avendo il Tribunale confuso il piano del thema decidendum con quello probatorio, che devono invece rimanere distinti non potendo far confluire i problemi circa l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi probatorio con quello della possibilità di chiedere ed ottenere la declaratoria di simulazione del rapporto sottostante il rilascio delle cambiali, il ricorso risulta fondato. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 27 settembre 2017 – 9 febbraio 2018, n. 3256 Presidente Tirelli – Relatore Genovese Fatti di causa 1. La Banca Popolare di Marostica soc. coop. per azioni a r.l., proponeva opposizione al piano di distribuzione relativo all’esecuzione immobiliare contro il debitore sig. P.I. , in relazione all’intervento della signora B.E.M. , svolto sulla base di un credito nascente da otto cambiali ipotecarie. 1.1. Il GE respingeva l’opposizione e dichiarava esecutivo il piano di riparto. 2. Avverso tale pronuncia, la soccombente proponeva opposizione agli atti esecutivi per sentire accertare la simulazione assoluta dell’accordo sottostante il rilascio delle cambiali ipotecarie da parte del P. in favore della B. . 3. Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, respingeva l’opposizione, proposta ex art. 512 cod. proc. civ. e, pur dando atto che nel rapporto tra emittente dei titoli e primo prenditore non sussistevano - in astratto - ragioni ostative per il riscontro della fattispecie simulatoria, concludeva per la non corretta impostazione della causa in quanto diretta ad accertare le ragioni dell’emissione delle cambiali, ciò che sarebbe precluso dalla natura astratta delle stesse. 4. Avverso tale decisione, la Banca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura, illustrati anche con memoria. 5. La signora B. ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per non avere il Tribunale preso in esame la domanda azionata dalla Banca e per aver deciso su di una domanda inesistente la ricorrente censura la decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha erroneamente affermato che la propria domanda, diretta ad accertare le cause del rilascio delle cambiali, fosse stata fatta per accertare la ragione per cui le cambiai sarebbero state emesse e non invece per ottenere - come si chiedeva - la declaratoria di simulazione del patto sottostante il rilascio dei titoli, secondo una logica alternativa. 1.1. In tal modo, il Tribunale avrebbe pronunciato non già sulla domanda realmente azionata ma su un’altra, diversa ed inesistente. 2. Con il secondo motivo motivazione contraddittoria o insufficiente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si lamenta che, nell’esaminare la domanda proposta, sia stata data una motivazione basata sull’astrattezza delle cambiali piuttosto che sul negozio di rilascio delle stesse. 3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. art. 360, n. 4, cod. proc. civ. la ricorrente lamenta che, il giudice abbia confuso gli elementi istruttori e abbia trasformato il thema decidendum in quello relativo alle offerte probatorie, mediante il ricorso a presunzioni. 4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e 24 Cost. art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per non avere esaminato le prove che la Banca ha introdotto nel giudizio la ricorrente, premesso di aver introdotto la prova indiretta della propria affermazione concernente la simulazione assoluta, attraverso la prova dell’inesistenza di tutte le ipotetiche ragioni giustificatrici causali di quel rilascio, lamenta la lesione del proprio diritto alla prova. 5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 1415 e 1417, 2697 e 2727 cod. civ. art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per avere negato alla Banca la possibilità di provare la sussistenza della simulazione in relazione all’accordo sottostante il rilascio delle cambiali ipotecarie la ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto a provare senza limiti la simulazione assoluta ipotizzata, facendo ricorso a presunzioni. Procedendo attraverso la ipotesi di singole cause di rilascio dei titoli allo scopo di confutarle tutte. 6. Il resistente eccepisce, di contro, l’inammissibilità del ricorso in quanto riproduttivo di eccezioni nuove contenute in una memoria conclusionale e delle conseguenti note di replica depositata in ritardo davanti al Tribunale. 6.1. Tuttavia l’eccezione non è autosufficiente poiché, a prescindere dalla tempestività della memoria e delle note, non è dato intendere quale fosse stato il tenore dell’atto introduttivo e quali le novità contenute negli scritti tardivamente depositati. 7. Deve essere esaminato il merito del ricorso. 7.1. I cinque motivi di cui consta, tra di loro strettamente intrecciati, devono essere esaminati congiuntamente ed accolti perché fondati. 7.2. Il Tribunale - dopo aver richiamato i principi relativi alla simulazione del rilascio dei titoli di credito e quelli che impediscono di attribuire il carattere simulato al titolo in sé e per sé secondo la nota ripartizione giurisprudenziale che il Collegio condivide - ha escluso che la domanda proposta s’inscrivesse com’è correttamente possibile nel primo tipo di controversia e non invece ridondasse nel secondo consentito . 7.3. A fronte di tale chiara - per quanto sintetica - premessa motivazionale, il Tribunale ha concluso negativamente in ordine alla domanda della Banca affermando che la ricorrente non aveva individuato il rapporto in base al quale sarebbero state rilasciate le cambiali e che, pertanto, l’oggetto della causa non è l’accertamento dell’insussistenza perché simulato di uno specifico patto sottostante e giustificativo del relativo rilascio ma l’accertamento della ragione per cui le cambiali sarebbero state emesse , ciò che sarebbe precluso dalla natura astratta dei titoli. 7.4. Ma il giudice a quo mostra di non aver ben compreso il principio di diritto - elaborato da questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 8592 del 2003 e dallo stesso richiamato - sicuramente applicabile anche al caso esaminato, ossia che, in concreto, un intento simulatorio ben può inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale giustificativo dell’attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare ed il rapporto cartolare nascente dall’emissione del titolo, sicché, all’interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l’operatività di una fattispecie simulatoria. . 7.5. Il ricorrente, con le sue multiple doglianze, correttamente rivendica una chiara e lineare applicazione di tale principio che, di fatto, il Tribunale ha negato confondendo il piano del thema decidendum pienamente consentito con quello probatorio esaminabile in concreto, nel singolo giudizio e in riferimento alle singole richieste probatorie , che sono diversi e vanno distintamente esaminati, non potendosi far rifluire i problemi dell’ammissibilità e della rilevanza dei mezzi proposti con quello della possibilità di chiedere ed ottenere che la controversia abbia ad oggetto la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto simulato sottostante al rilascio di titoli qui affermato addirittura al fine di alterare la gerarchia fra i creditori . 7.6. Questa Corte del resto, sulla scorta delle previsioni codicistiche in materia di simulazione, ha ampiamente elaborato i principi che riguardano i mezzi di prova e la loro idoneità a dimostrare l’esistenza di un patto simulatorio assoluto o relativo , principi ai quali il giudicante avrebbe dovuto far ricorso decidendo delle richieste formulate dalle parti e della loro ammissibilità e rilevanza, all’interno del processo, senza opporre un pregiudiziale sbarramento, contraddetto dal richiamato principio di diritto, a cui va data piena continuità in questa sede e al quale il Tribunale, in persona di diverso giudicante, dovrà attenersi nella decisione della controversia. 8. In conclusione, il ricorso, va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, al Tribunale a quo in persona di diverso giudicante. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso giudicante.