La trascrizione della domanda di accertamento della simulazione del contratto e il pregiudizio per l’acquirente

In tema di simulazione di contratti di compravendita deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione senza che debba distinguersi né tra simulazione assoluta e simulazione relativa e neppure tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto e simulazione relativa in merito ad altri elementi negoziali.

Così la Cassazione con sentenza n. 1752/18, depositata il 24 gennaio. Il caso. Il ricorso per cassazione trae origine da una complessa controversia contrattuale derivante dalla dichiarazione del Tribunale di parziale simulazione quanto al prezzo del contratto di compravendita di un’immobile. A conclusione dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Roma, adita in secondo grado, accoglieva la richiesta del venditore di annullamento del contratto nella parte in cui lo stesso aveva erroneamente dato quietanza dell’integrale pagamento del prezzo e condannava l’acquirente alla refusione del prezzo residuo oltre gli interessi. Tuttavia la Corte territoriale, riformando parzialmente la decisione di prime cure, accoglieva anche la domanda riconvenzionale dell’acquirente condannando il venditore al risarcimento del danno per l’illegittima trascrizione dell’atto introduttivo del precedente giudizio di simulazione, il quale aveva causato il recesso dal preliminare da parte della persona alla quale la convenuta, a sua volta, aveva promesso di vendere l’immobile. Avverso la decisone di merito ha proposto ricorso per cassazione il venditore appellante. Precisazioni sul simultaneus processus. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 c.p.c. Cause riconvenzionali . Secondo il ricorrente la Corte territoriale aveva erroneamente omesso di dichiarare l’inammissibilità delle domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. La Suprema Corte si è uniformata al consolidato orientamento secondo il quale anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore a fondamento della domanda può rendere ammissibile la domanda riconvenzionale, purché sussista con detto titolo un collegamento oggettivo che giustifichi l’esercizio da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus Nella specie correttamente il Giudice di merito ha applicato questo principio nel ritenere collegate le domande, in quanto entrambe relative al medesimo bene immobile. Trascrizione della domanda di accertamento della simulazione. La secondo censura del ricorrente denuncia violazione degli artt. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi e 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che il venditore avesse illegittimamente trascritto la prima domanda giudiziale sulla simulazione. La Cassazione ha ricordato che ai sensi dell’art. 2652, n. 4, c.c. si devono trascrivere qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 c.c. le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione . Ciò premesso, secondo il Supremo Collegio, deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare senza che debba distinguersi non solo tra simulazione assoluta e simulazione relativa, ma neppure tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto c.d. interposizione fittizia di persona e simulazione relativa in merito ad altri elementi negoziali oggetto del negozio o prezzo di vendita . Nella fattispecie, quindi, la trascrizione oggetto di contestazione è conferme alla legge e non può ritersi illegittima. Secondo la Corte per questi motivi non può esservi responsabilità in capo al venditore per i danni subiti dall’acquirente. In conclusione la Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, dichiarando assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dell’acquirente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 ottobre 2017 – 24 gennaio 2018, n. 1752 Presidente Matera – Relatore Lombardo Fatti di causa 1. - Con contratto preliminare stipulato il 24/11/1993, C.L. promise di vendere a P.A. , o a persona che questi avrebbe nominato ai sensi degli artt. 1041 e segg. cod. civ., un immobile sito in Roma per il prezzo di lire 401 milioni. In data 18/1/1994 fu stipulato il contratto definitivo, col quale il C. trasferì la proprietà dell’immobile a Pa.Pa. , appositamente nominata dal P. , per il prezzo dichiarato di Lire 255 milioni. La controversia, successivamente insorta tra le parti contraenti, fu definita con sentenza del Tribunale di Roma n. 1379 del 2000, con la quale venne dichiarato che il contratto definitivo era parzialmente simulato quanto al prezzo, che si accertava essere stato quello di lire 401 milioni convenuto nel preliminare e non quello di lire 255 milioni indicato nel contratto definitivo . 2. - Una volta passata in giudicato la detta sentenza del Tribunale di Roma, C.L. convenne in giudizio la Pa. e il P. e chiese annullarsi il contratto definitivo nella parte in cui egli, per errore, aveva dato quietanza di aver ricevuto l’intero prezzo chiese anche accertarsi che la parte contraente aveva versato solo lire 350 milioni e non il prezzo pattuito di Lire 401 milioni e chiese, infine, condannarsi i convenuti al pagamento del residuo prezzo pari a Lire 51 milioni , con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Pa.Pa. , nel costituirsi, oltre a resistere alle domande attoree, chiese, in via riconvenzionale, che il C. fosse condannato a risarcirle il danno da lei patito per effetto della trascrizione dell’atto di citazione introduttivo del precedente giudizio, danno consistito nel fatto di non aver potuto, a causa della trascrizione pregiudizievole, adempiere al preliminare di compravendita dell’immobile per cui è causa stipulato con tale Pi.Ma. e di essere stata da quest’ultimo convenuta in giudizio, onde ottenere la risoluzione del preliminare e il pagamento del doppio della caparra pattuita. 3. - A conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Roma - per quanto in questa sede rileva - confermò la sentenza del locale Tribunale nella parte in cui, in accoglimento della domanda attorea, ebbe a disporre l’annullamento del contratto definitivo di compravendita limitatamente alla parte in cui il C. aveva dato quietanza dell’integrale pagamento del prezzo ed ebbe a condannare la Pa. al pagamento, in favore del venditore, del residuo prezzo, da maggiorarsi con la rivalutazione e gli interessi. Tuttavia, la Corte territoriale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, accolse la domanda riconvenzionale della Pa. e, pertanto, condannò il C. al pagamento, in favore della stessa, della somma di Euro 41.316,55 oltre rivalutazione e interessi , a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima trascrizione dell’atto introduttivo del precedente giudizio di simulazione, a seguito della quale trascrizione la persona alla quale la Pa. aveva promesso di vendere l’immobile aveva esercitato il recesso dal preliminare ed aveva ottenuto, in separato giudizio, la condanna della predetta al pagamento del doppio della caparra. 4. - Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione C.L. sulla base di quattro motivi. Pa.Pa. e P.A. hanno resistito ciascuno con autonomo controricorso. 5. - La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 6 aprile 2017, nella quale il Collegio ha adottato ordinanza interlocutoria con cui ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., in ragione della natura e della particolare rilevanza della questione di diritto sottoposta col secondo motivo, relativamente alla trascrivibilità o meno, ai sensi degli artt. 2652 e 2643 cod. civ., della domanda di simulazione del prezzo di un contratto di compravendita. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 cod. proc. civ. ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , nonché il vizio di motivazione della medesima ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla Pa. , nonostante l’insussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 36 cod. proc. civ. ai fini del simultaneus processus. La censura non è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111, primo comma, Cost. Cass., Sez. 3, n. 27564 del 20/12/2011 . Anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall’attore a fondamento della sua domanda può valere a rendere ammissibile la domanda riconvenzionale, purché sussista con detto titolo un collegamento oggettivo che giustifichi l’esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus Cass., Sez. 3, n. 15271 del 04/07/2006 Sez. 2, n. 8207 del 07/04/2006 . Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto opportuno il simultaneus processus in ragione dell’indubbio collegamento obiettivo tra la domanda dell’attore e quella della convenuta, che sono entrambe relative al medesimo bene immobile, essendo la pretesa dell’uno collegata a quella dell’altro. Trattasi di valutazione discrezionale, che è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità Cass., Sez. 1, n. 24684 del 04/11/2013 Sez. 2, n. 4696 del 12/05/1999 . 2. - Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2652 e 2643 cod. civ. ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il C. avesse illegittimamente trascritto la prima domanda giudiziale, con la quale ebbe a chiedere l’accertamento che il contratto definitivo era parzialmente simulato quanto al prezzo. La doglianza è fondata. L’art. 2652 n. 4 stabilisce che si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 cod. civ. tra cui rientrano i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili , le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione . La legge non distingue tra simulazione assoluta e relativa e la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto trascrivibili anche le domande giudiziali volte all’accertamento della simulazione relativa in questo senso, in materia fallimentare, Cass., Sez. 1, n. 7865 del 22/08/1997 Sez. 3, n. 7530 del 21/12/1983 . Tenuto conto della chiara lettera della legge e alla luce dell’antico brocardo ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus , deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili senza che possa distinguersi non solo tra simulazione assoluta e simulazione relativa, ma neppure tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto c.d. interposizione fittizia di persona e simulazione relativa attinente ad altri elementi negoziali oggetto del negozio o prezzo della vendita . Dal momento che la trascrizione della domanda di simulazione relativa va ritenuta conforme a legge, la trascrizione eseguita dal C. non può ritenersi illegittima, come ritenuto dalla Corte di Appello, e non può pertanto determinare responsabilità per danni ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. sul collegamento tra illegittimità della trascrizione e responsabilità ex art. 2043 cod. civ., v. Cass., Sez. U, n. 6597 del 23/03/2011 . Diversamente potrebbe essere, in astratto, se la trascrizione della domanda, pur legittima, fosse stata compiuta dal C. al solo scopo di nuocere o di arrecare danno alla Pa. , dando luogo così ad un abuso del diritto . Ma una simile circostanza non è stata dedotta nel caso di specie. Il motivo va pertanto accolto e, per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata sul punto. 3. - Il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti. 4. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma cod. proc. civ Tenuto conto che la trascrizione della domanda, da parte del C. , è stata legittima in quanto prevista dall’art. 2652 n. 4 cod. civ. e che, pertanto, non è configurabile un atto illecito da parte dello stesso e tantomeno una sua condotta colposa essendosi lo stesso attenuto alla richiamata disposizione di legge , la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Pa. va rigettata. 5. - In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso va rigettato il primo vanno dichiarati assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da Pa.Pa. . Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di tutti in gradi del giudizio vanno poste a carico dei controricorrenti, in solido, in ragione di metà e vanno compensate per la restante metà. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Pa.Pa. nei confronti di C.L. condanna Pa.Pa. e P.A. , in solido, a rifondere al C. la metà delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado come liquidate - per l’intero - nelle rispettive sentenze, nonché le spese relative al giudizio di legittimità che liquida - per l’intero - in Euro 3.500,00 tremilacinquecento per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali.