Moto nuova ma il certificato di proprietà arriva un anno e mezzo dopo: contratto valido

Respinta la richiesta del centauro” di ottenere la risoluzione dell’accordo e la restituzione del prezzo pagato. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di grave inadempimento da parte della concessionaria.

Brillano gli occhi al centauro”, orgoglioso per la Triumph Legend TT” appena portata a casa. La concessionaria, però, dimentica il certificato di proprietà, e rimedia consegnandogli il documento un anno e mezzo dopo. Ritardo clamoroso che, tuttavia, non è sufficiente per considerare risolto il contratto di acquisto Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20843/17, depositata oggi . Ritardo. Decisivo il passaggio in appello, dove i Giudici ritengono prive di appigli le richieste avanzate dal centauro” nei confronti della concessionaria. Logica conseguenza è la conferma del contratto relativo all’acquisto di una splendida motocicletta. Passaggio successivo è la condanna del proprietario a restituire i 9mila euro ottenuti a seguito della decisione presa in Tribunale, decisione con cui si era sancita la risoluzione del contratto. Nessun dubbio, sia chiaro, sul fatto che il motoveicolo è stato acquistato e consegnato nel giugno 2002, previo pagamento del prezzo mentre il relativo certificato è arrivato solo nel dicembre 2003, ma, osservano i giudici di secondo grado, il ritardo nella consegna del documento non costituisce inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione . Questa visione è condivisa dai Magistrati della Cassazione. A loro parere, in particolare, va tenuto presente che il termine di 60 giorni, riferibile alla validità del documento provvisorio, non può considerarsi perentorio per il venditore, implicando attività del Pra , senza dimenticare poi che la richiesta al Pra degli adempimenti previsti dal Codice della strada – ossia le formalità per il trasferimento di proprietà – costituisce obbligo esclusivo dell’acquirente . Per quanto concerne poi la necessità , richiamata dal motociclista, che il venditore si attivi per la consegna dei documenti non in suo possesso , i Magistrati spiegano che il principio è valido in via generale, ma, in concreto, quando si tratta di documenti rilasciati da enti pubblici, non comporta uno specifico inadempimento del venditore.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 30 maggio – 6 settembre 2017, n. 20843 Presidente Matera – Relatore Correnti Fatti di causa Pi. Fr. Ca. propone ricorso per cassazione contro Numerotre Roma srl nuova denominazione della Sped triple srl , che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 11.9.2013 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 29.12.2005, pronunziando sull'appello proposto dalla odierna intimata, ha rigettato tutte le domande dell'attore in primo grado con restituzione della somma di Euro 9.000,47 oltre interessi e compensazione delle spese del doppio grado. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del motoveicolo Triumph Legend TT tg omissis accogliendo la domanda del Ca. che aveva lamentato l'omessa consegna del certificato di proprietà mentre la Corte di appello, premesso che non era contestato che il motoveicolo, acquistato il 14.6.2002, era stato consegnato il 24.6.2002, previo pagamento del prezzo mentre il relativo certificato era stato emesso dal PRA il 5.12.2003, richiamati i principi in tema di gravità dell'inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell'economia del rapporto contrattuale, ha statuito che il ritardo nella consegna del documento non costituiva inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione né era dimostrata la dedotta impossibilità della vendita a nulla rilevando la missiva dell'ipotetico acquirente, proveniente da un terzo estraneo, neppure integrata dalla testimonianza del sottoscrittore né da altri mezzi di prova. Il ricorso si articola in due motivi. Il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Il ricorrente denunzia 1 violazione dell'art. 1453 c.c. perché il termine per la consegna dei documenti relativi alla proprietà in base all'art. 94 del nuovo cds è di 60 giorni e gravava sulla convenuta l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni 2 violazione dell'art. 1477 c.c. perché il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa ed i documenti relativi e se, non in possesso, non si attivi in tal senso. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione di tutti gli atti e documenti su cui si fonda, risultando adempiute le formalità di legge. Come dedotto, la Corte di appello, premesso che non era contestato che il motoveicolo, acquistato il 14.6.2002, era stato consegnato il 24.6.2002, previo pagamento del prezzo mentre il relativo certificato era stato emesso dal PRA il 5.12.2003, richiamati i principi in tema di gravità dell'inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell'economia del rapporto contrattuale, ha statuito che il ritardo nella consegna del documento non costituiva inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione né era dimostrata la dedotta impossibilità della vendita a nulla rilevando la missiva dell'ipotetico acquirente, proveniente da un terzo estraneo, neppure integrata dalla testimonianza del sottoscrittore né da altri mezzi di prova. Questa ratio decidendi non risulta congruamente censurata. Le odierne censure, che possono trattarsi congiuntamente, pur titolate come violazione di legge, propongono un generico riesame del merito limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza deducendo sostanzialmente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove, meramente assertive, avendo il Giudice dato sufficiente risposta alle argomentazioni proposte e non essendo tenuto a confutare ogni singola prospettazione, dovendosi limitare a svolgere argomenti decisivi. In particolare il primo motivo non considera che il termine di 60 giorni, riferibile alla validità del documento provvisorio, non può considerarsi perentorio per il venditore implicando attività del PRA, che la valutazione della gravità dell'inadempimento è prerogativa del giudice di merito e l'obbligazione prevalente del venditore è la consegna della cosa. Va, peraltro, sottolineato che la richiesta al PRA degli adempimenti di cui all'art. 94 cds costituisce obbligo esclusivo dell'acquirente Cass. ord. 31.1.2013 n. 2263 . Il secondo motivo, nel riferimento alla necessità che il venditore si attivi per la consegna dei documenti non in suo possesso, richiama un principio valido in via generale ma, in concreto, quando si tratta di documenti rilasciati da enti pubblici, non comporta uno specifico inadempimento, tanto più che, nella specie, la sentenza riferisce di un documento emesso il 5.12.2003. Comunque vale quanto dedotto in ordine al primo motivo. In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Per queste ragioni La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Roma 30 maggio 2017.