Retromarcia difettosa, beffato il nuovo proprietario dell’automobile

Respinta la sua richiesta di vedere risolto il contratto e di ottenere un risarcimento dalla concessionaria. Fatale la sua scarsa attenzione durante il giro di prova della vettura.

Brutta sorpresa per il nuovo proprietario della vettura funziona poco e male la retromarcia in salita. Difetto evidente che, però, non gli consente di ottenere dalla concessionaria né la restituzione della somma pagata né il risarcimento. Il compratore avrebbe dovuto essere più attento durante il giro di prova del veicolo, osservano i giudici Cassazione, ordinanza n. 20641/17, sez. VI Civile, depositata oggi . Esame. Chiaro l’obiettivo del compratore ottenere la risoluzione del contratto e vedere condannata la concessionaria alla restituzione del corrispettivo della vendita, pari ad 8mila euro e al versamento di un adeguato risarcimento dei danni, quantificati in 10mila euro . Entrambe le richieste poggiano sulla constatazione dei vizi relativi al veicolo – Audi – usato da lui acquistato. Nello specifico, si fa riferimento al malfunzionamento della retromarcia in salita . Questo dato, seppur accertato, non è sufficiente, secondo i giudici, per ritenere colpevole la concessionaria. Su questa linea di pensiero si assestano anche i giudici della Cassazione, confermando la decisione presa prima in Tribunale e poi in Appello, e ritenendo evidente la superficialità del compratore nell’esame della vettura. Più precisamente, i magistrati spiegano che il difetto di funzionamento della retromarcia va considerato come vizio non occulto, in quanto facilmente conoscibile se la persona interessata all’acquisto avesse chiesto di esaminare la funzionalità della retromarcia anche in un tratto in salita . E in questa ottica viene anche evidenziato che l’attenzione del compratore, durante il giro di prova dell’automobile, doveva essere più elevata , trovandosi di fronte a una vettura usata di rilevante anzianità .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 maggio – 31 agosto 2017, n. 20641 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Preso atto che il Consigliere relatore dott. A. Sc. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso perché si traduce nella richiesta di una diversa valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione. La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Il Collegio premesso che Fa. Br., con ricorso del 11 dicembre 2015, ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 1084 del 2015, con la quale la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza, del Tribunale di Torino, che aveva rigettato la domanda di Fa. dispiegata nei confronti della ditta XTC Motors per ottenere, previo accertamento dell'esistenza dei vizi relativi al veicolo Audi, oggetto del contratto di compravendita concluso con la ditta convenuta in data 20 gennaio 2010, declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1492 cod. civ. con condanna alla restituzione del corrispettivo della vendita pari ad Euro. 8.000,00, nonché la condanna della ditta convenuta al risarcimento dei danni quantificati in Euro. 10.000,00 La cassazione è stata chiesta per due motivi a violazione e falsa applicazione dell'art. 1490 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. b violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. La ditta XTC Motors ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. civ. 1.= Infondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta un errore di inquadramento della fattispecie per il fatto che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 1491 cod. civ. Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa parimenti, non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi e non, invece, la norma di cui all'art. 1490 cod. civ. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore non tenendo conto che il mancato funzionamento della retromarcia era da ritenersi vizio occulto. 1.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente, perché l'assunta violazione di legge si basa e presuppone una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa valutazione dei vizi denunciati ed, in particolare, valutazione del preteso mancato funzionamento della retromarcia , censurabile - e solo entro certi limiti - sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto per la formulazione di detto motivo. Va qui ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di Cassazione dall'art. 65 ord. giud. viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa in tal senso, essenzialmente, cfr. Cass. n. 16698 e 7394 del 2010 . Come, esaustivamente, ha avuto modo di precisare la Corte distrettuale in ordine al difetto di funzionamento della retromarcia in salita tale vizio . può appunto essere considerato ex art. 1491 cod. civ. non occulto, in quanto facilmente riconoscibile, ove il Fa. avesse richiesto di esaminare la funzionalità della retromarcia anche in un tratto in salita. L'attenzione del soggetto interessato all'acquisto durante il giro di prova doveva, del resto, essere evidentemente più elevata del normale trattandosi di una vettura usata di rilevante anzianità . 2.= Infondato è anche il secondo motivo del ricorso con il quale il ricorrente lamenta la contraddizione del giudicante nel riconoscere la probità del teste Lu., per le stesse ragioni già indicate nell'esame del primo motivo, e, comunque, perché, anche in questo caso, la censura si traduce nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, condannato a rimborsare a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente, a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro. 2.200,00 di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis delle stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 19 maggio 2017