Azione di risoluzione del contratto: prescrizione interrotta solo dalla domanda giudiziale

La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495, comma 3, c.c. - può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, comma 1, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi.

Con la pronuncia del 27 aprile 2016, n. 8418, la Cassazione chiarisce che la prescrizione relativa al diritto potestativo di risoluzione del contratto può essere esercitata esclusivamente tramite l’avvio di apposita azione giudiziale, non essendo sufficiente l’invio di una comunicazione seppur in forma di raccomandata. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento – riformando le decisioni dei giudici di merito – attiene all’efficacia di una comunicazione stragiudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione. Secondo, infatti, la tesi della società evocata in giudizio per l’azione di risoluzione di un contratto di compravendita, il caso di specie costituirebbe un diritto potestativo che può essere fatto valere solo a mezzo azione giudiziale e solo tramite detta azione si può avere interruzione della prescrizione. Il Giudice di Pace, prima ed il Tribunale in appello, per contro, avevano ritenuto efficace, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la semplice comunicazione a mezzo raccomandata inviata dalla società acquirente. Tale tesi viene invece rigettata dalla Cassazione che, esprimendosi nel senso della massima di cui sopra, accoglie il ricorso e rimette la decisione al Tribunale quale giudice di appello in diversa composizione. Domanda giudiziale o costituzione in mora? Secondo la giurisprudenza, ripresa anche dal S.C. con la sentenza in commento, la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare al contrario, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui. Azione di risoluzione e decorrenza della prescrizione. In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza. Il diritto potestativo di risolvere il rapporto infatti, in conseguenza dell'inadempimento di una parte, è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l'inizio della decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento. Prescrizione dell’azione di riduzione anche in via stragiudiziale. La prescrizione del diritto sotteso all'esercizio dell'azione di riduzione del prezzo di vendita o estimatoria – contrariamente, quindi, a quella di risoluzione - può essere validamente interrotta mediante un atto stragiudiziale avente tutte le caratteristiche formali della costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. L'azione de qua, infatti, non è per natura riconducibile all'azione di risoluzione del contratto per la quale l'interruzione della prescrizione, come visto sopra, può avvenire solo con la formulazione di domanda giudiziale né, peraltro, ad altre azioni sempre di matrice contrattuale che, comunque, costituiscano attuazione di diritti potestativi il cui esercizio è subordinato unicamente al ricorso alla tutela giurisdizionale. Interruzione della prescrizione e diritto di credito. Nessun valore interruttivo della prescrizione dell'azione, alla stregua di quanto sopra riferito, può invece essere attribuito alle lettere contenenti denuncia di vizi e difetti gravi di un immobile, posto che la norma dettata dall'art. 2943, comma 4, c.c., è applicabile ai soli diritti di credito e non anche al diritto potestativo dell'acquirente di domandare in giudizio la risoluzione del contratto. Interruzione della prescrizione con l’ATP? L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con l'autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. Diritto potestativo ed incapace naturale. Con riferimento ad una fattispecie specifica, la Cassazione ha in più di una occasione precisato che, analogamente all’orientamento sopra esposto, il diritto potestativo dell'incapace di intendere e di volere di impugnare il negozio o l'atto compiuto nella condizione di transitoria incapacità può essere esercitato con l'azione giudiziale di annullamento del negozio, ai sensi dell'art. 428 c.c., ma non è suscettibile di esercizio mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, consistendo nella soggezione della controparte all'altrui impugnativa e non in un obbligo di prestazione cui la controparte deve adempiere. Ne consegue che la costituzione in mora con atto stragiudiziale è inidonea ad interrompere il termine quinquennale per l'azione ex art. 428 c.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 febbraio – 27 aprile 2016, n. 8418 Presidente Matera – Relatore Orilia Svolgimento del processo 1 La ditta individuale Locanda Podere il Riposo di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni. La venditrice si oppose alla domanda deducendo la prescrizione dell’azione di garanzia ai sensi degli artt. 1492 e 1495 comma 3 cc per decorso del relativo termine annuale dalla consegna avvenuta nel settembre 2006 . 2 Il Giudice di Pace adito, con sentenza non definitiva 4.8.2009, respinse l’eccezione di prescrizione e il Tribunale di Massa, decidendo sull’appello proposto dalla New Com srl confermò l’esito del giudizio osservando che la prescrizione era stata interrotta da una missiva del 23.3.2007 a cui aveva fatto seguito una nota del venditore datata 27.3.2007 con cui si contestava la diffida di controparte e la richiesta di restituzione. Secondo il giudice di merito trovava applicazione il principio di diritto affermato da sez. 2 sentenza n. 9630/1999 sull’idoneità come atto interruttivo della prescrizione dell’azione di garanzia - di una manifestazione al venditore della volontà di volere esercitare la garanzia, ancorché riservi ad un momento successivo la scelta della tutela riduzione del prezzo o risoluzione . Ha desunto poi l’avvenuta costituzione in mora dell’appellante dalla lettera inviata in risposta, con cui si contestava la diffida e le richieste di restituzione del centralino. 3 Avverso tale sentenza la New Com ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria ex art. 378 cpc a cui resiste, con controricorso, la Locanda Podere Il Riposo. Motivi della decisione Con l’unico motivo, la società ricorrente deduce la violazione delle norme circa l’interruzione del termine prescrizionale di cui all’art. 1495 comma 3 cc in relazione all’azione di risoluzione del contratto per vizi del bene compravenduto, quale esercizio di diritto potestativo discendente da azione di garanzia di cui all’art. 1492 cc. Secondo la tesi della ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere efficacia interruttiva alla missiva del 23.3.2007 perché il primo valido atto interruttivo era rappresentato dalla citazione notificata il 9.1.07, quindi ben oltre l’anno dalla data di consegna dei beni venduti. Richiama la giurisprudenza sulla natura potestativa del diritto di chiedere la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta e ritiene pertanto che interruzione della prescrizione non può avvenire con atto stragiudiziale di costituzione in mora. Ritiene fuori luogo la giurisprudenza richiamata dal decisione perché nel caso che fattispecie esaminata in quella era riservato la scelta del rimedio ma già aveva operato la sua scelta in relazione alla attuazione della azione di garanzia. Il ricorso è fondato. L’articolo 1492 cc disciplina la garanzia per i vizi della cosa venduta e al primo comma così dispone Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione . Dalla sentenza impugnata si evince che la merce il centralino telefonico e le altre apparecchiature era stata acquistata nel settembre del 2006 e che la ditta acquirente, con nota del 23.3.2007 aveva esplicitamente manifestato l’intenzione di ritenere risolto il contratto ex art. 1492 cc. chiedendo alla venditrice di attivarsi le restituzioni. Come appare evidente, il compratore con tale atto non aveva manifestato la mera intenzione di far valere la garanzia ex art. 1492 cc con riserva di effettuare in un secondo momento la scelta tra i due rimedi alternativi previsti dalla norma riduzione del prezzo o risoluzione del contratto aveva invece già fatto la sua scelta, chiaramente dichiarando di volere avvalersi della risoluzione del contratto. Erra pertanto il Tribunale di Massa a ritenere la suddetta missiva del 23.3.2007 idonea ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia perché il principio di diritto posto a sostegno della decisione non si attaglia al caso di specie. Infatti, la regola espressa nella sentenza 9630/1999 di questa Corte, che il Tribunale applica al caso di specie Costituisce atto interruttivo della prescrizione dell’azione di garanzia la manifestazione al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, ancorché il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto riguarda l’ipotesi - ben diversa da quella di cui oggi ancora si discute - in cui si manifesta la mera volontà di esercitare la garanzia nei confronti del venditore con riserva di effettuare successivamente la scelta tra i rimedi consentiti. Quando il compratore intende avvalersi direttamente dell’azione di risoluzione contrattuale la modalità di interruzione della prescrizione è diversa. Come infatti già affermato da questa Corte, la facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono . Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, come la lettera che la ditta acquirente avrebbe inviato in data 23.3.2007 alla New Com. Gli atti cui l’art. 2943 c.c., comma 4, connette l’effetto di interrompere la prescrizione sono infatti quelli che valgono a costituire in mora il debitore e debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c., comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai potestativi, come è quello di cui si tratta. In questo senso si è ormai univocamente orientata la giurisprudenza di questa Corte, in tema sia di azioni costitutive in genere, sia di domande di risoluzione in specie, anche con particolare riferimento a quelle relative a contratti di vendita Sez. 2, Sentenza n. 20332 del 27/09/2007 Rv. 600433 Sez. 2, Sentenza n. 3379 del 15/02/2007 Rv. 594734 Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 03/12/2003 Rv. 568626 v. altresì più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010 Rv. 615386 Sez. L, Sentenza n. 25861 del 21/12/2010 Rv. 615408 . Ora, considerando che il contratto di vendita fu concluso nel settembre 2006, alla data del 3.12.2007 momento della proposizione della domanda giudiziale valevole quale primo atto interruttivo , l’azione di garanzia del compratore si era ormai prescritta. Solo per completezza, va rilevato che il tema del riconoscimento dei vizi su cui si sofferma la parte controricorrente non risulta abbia formato oggetto di specifica discussione nel giudizio di merito e quindi è superfluo il suo esame in questa sede per la prima volta. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame sulla scorta dei principi esposti da parte del Tribunale di Massa che, in diversa composizione soggettiva, provvederà anche sulle spese. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Massa in diversa composizione.