La rinuncia alla garanzia si rivela falsa, il garante non è liberato se ci ha “messo lo zampino”

In una causa che ha ad oggetto l’adempimento di una garanzia contrattuale, mai venuta meno essendo la rinuncia del garantito risultata falsa , l’accertamento della colpa o dell’incolpevolezza del garantito rileva solo per dar corpo o escludere l’apparenza del diritto, invocata dal garante per far sì che la falsa rinuncia operi per lui come se fosse reale liberandolo dall’obbligo di adempiere . Tuttavia, se l’affidamento del garante non è incolpevole, l’eventuale concorso di colpa del garantito è irrilevante.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1626, depositata il 28 gennaio 2015. Il caso. Una società agiva contro una banca, escutendo la fideiussione a prima richiesta, prestata a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione di consegna della merce, assunta da un’azienda venditrice verso l’acquirente attrice nel giudizio , su incarico di una banca cipriota. Ricevuta notizia dell’avvenuto rilascio della fideiussione bancaria, l’attrice aveva effettuato il pagamento del corrispettivo alla venditrice, senza però mai ricevere la merce. Il plico con l’atto originale di fideiussione, trasmesso dalla banca cipriota alla banca convenuta e da questa affidato ad un corriere, non era mai arrivato alla società acquirente, che aveva invece ricevuto una copia falsificata. L’originale era stato in seguito restituito alla banca convenuta, con una falsa lettera di rinuncia alla garanzia da parte della società acquirente. La Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda dell’attrice, ritenendo che l’affidamento della banca convenuta nell’apparente rinuncia alla fideiussione da parte della beneficiaria non fosse incolpevole, dato che la falsa lettera di rinuncia era pervenuta a breve distanza da una richiesta di proroga del termine della garanzia. Ciò avrebbe dovuto far insospettire la convenuta ed indurla a contattare la beneficiaria della garanzia per avere ulteriori informazioni. In più, la banca aveva colpevolmente consegnato l’originale del contratto di fideiussione al corriere senza indicare come destinataria la società acquirente, il che aveva favorito la truffa con la consegna dell’originale a terzi, la falsificazione della garanzia inviata e la restituzione dell’originale alla banca convenuta, a conferma della pretesa rinuncia alla garanzia da parte della beneficiaria. La banca convenuta ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver trascurato le argomentazioni difensive volte a dimostrare il concorso di colpa della stessa società truffata. Apparenza del diritto. La Corte di Cassazione sottolinea che la causa non ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, rispetto alla quale si potrebbe prospettare un eventuale concorso di colpa del danneggiato per attenuare la responsabilità del danneggiante, ma l’adempimento di una garanzia contrattuale, mai venuta meno essendo la rinuncia risultata falsa , rispetto alla quale l’accertamento della colpa o dell’incolpevolezza del garantito rileva solo per dar corpo o escludere l’apparenza del diritto, invocata dal garante per far sì che la falsa rinuncia operi per lui come se fosse reale liberandolo dall’obbligo di adempiere . L’affidamento, però, non può giovare se non è incolpevole, perciò ciò che rileva è soltanto l’assenza di colpa del garante, che, nel caso di specie, era stata correttamente esclusa dai giudici di merito, rendendo, di conseguenza, irrilevante l’eventuale concorso di colpa del garantito, che non avrebbe potuto rendere operante la falsa rinuncia alla garanzia contrattualmente promessa. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 1626 Presidente Rordorf – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo La Siderpighi s.p.a. agì, innanzi al Tribunale di Milano, contro la Deutsche Bank s.p.a., escutendo la fideiussione a prima richiesta, da quest'ultima prestata a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di consegna della mercé, assunta da una società venditrice verso l'acquirente Siderpighi s.p.a., e su incarico di una banca cipriota, la Cyprus Popular Bank Ltd. Affermò che, ricevuta notizia dell'avvenuto rilascio della fideiussione bancaria, aveva effettuato il pagamento del corrispettivo alla venditrice, senza però che la mercé le venisse mai inviata aggiunse che il plico con l'atto originale di fideiussione, trasmesso dalla banca cipriota alla Deutsche Bank s.p.a. e da questa affidato ad un corriere, non era mai pervenuto alla società acquirente, cui era stata invece consegnata una copia falsificata l'originale era stato poi restituito alla Deutsche Bank s.p.a., con una falsa lettera di rinuncia alla garanzia da parte della stessa acquirente. La Deutsche Bank s.p.a. chiese di chiamare in giudizio la Cyprus Popular Bank Ltd., controgarante, la quale eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano la convenuta propose inoltre domanda riconvenzionale avverso l'attrice di risarcimento del danno. Il tribunale con sentenza del 28 maggio 2005 accolse la domanda principale della Siderpighi s.p.a. contro la Deutsche Bank s.p.a., condannandola al pagamento della somma di Dollari 638.000,00, oltre interessi legali, mentre respinse la domanda di garanzia di quest'ultima contro la banca cipriota. La Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello principale proposto dalla Deutsche Bank s.p.a. e quelli incidentali sulla compensazione delle spese, proposti dalla Siderpighi s.p.a. e dalla Cyprus Popular Bank Ltd., ritenendo che a l'affidamento di Deutsche Bank s.p.a. nell'apparente rinuncia alla fideiussione da parte della beneficiarla non fosse incolpevole, dal momento che la falsa lettera di rinuncia era pervenuta a breve distanza da una richiesta di proroga del termine della garanzia e ciò avrebbe dovuto insospettire Deutsche Bank ed indurla a prendere contatto diretto con la beneficiarla della garanzia per assumere maggiori informazioni inoltre, colpevolmente la stessa Deutsche Bank aveva consegnato l'originale del contratto di fideiussione al corriere senza indicare come destinataria la società acquirente, in tal modo favorendo la truffa realizzatasi poi mediante la consegna di quell'originale a terzi, la falsificazione della garanzia inviata a Siderpighi s.p.a. e la restituzione dell'originale alla Deutsche Bank a conferma della pretesa rinuncia della beneficiarla alla garanzia b Deutsche Bank aveva liberato espressamente la banca cipriota dalla controgaranzia dopo aver ricevuto indietro l'originale predetto, ed il comportamento di detta banca cipriota non aveva avuto alcuna incidenza causale nella descritta vicenda truffaldina. Avverso questa sentenza propone ricorso la Deutsche Bank s.p.a., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la Siderpighi s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato le memorie. Motivi della decisione 1. - Il difensore della ricorrente ha sollevato, nel corso della pubblica udienza e nelle note successivamente ad essa depositate, la questione dell'ordine degli interventi in udienza, lamentando la violazione dei principi del giusto processo per il fatto che le conclusioni del Procuratore generale seguono a quelle delle altre parti, come previsto dall'art. 379 c.p.c La questione è manifestamente infondata. Questa Corte fra le altre, Cass., sez. un., 11 marzo 2013, n. 5942 17 luglio 2003, n. 11190 11 marzo 2003, n. 1994 ha da tempo ritenuto - in quel caso, con riguardo al ricorso contro il provvedimento disciplinare riguardante magistrati, procedimento cui si applicano le norme del codice di procedura civile e, tra esse, quella secondo cui il p.g. presso la corte di cassazione prende la parola per ultimo nell'udienza pubblica di discussione - manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 24 e 111, 2^ comma, cost., della normativa di cui al d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, in combinato disposto con l'art. 379 c.p.c., nella parte in cui non assicurerebbe parità di trattamento tra l'incolpato ed il p.g Hanno ritenuto le Sezioni unite che il potere del p.g. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate non preclude, nel quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel contraddittorio di tutte le parti, tenuto anche conto del potere del difensore di interloquire comunque per ultimo, in virtù, ai sensi del 4^ comma dell'art. 379 c.p.c., della facoltà di replicare con brevi osservazioni scritte”. Ciò, tenuto altresì conto che il p.g. attua nel giudizio la sua qualità di tutore imparziale della legge. Il principio è stato affermato, inoltre, anche per le cause trattate dalle sezioni semplici, ribadendosi, con orientamento che il Collegio condivide, che nessuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, né dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è insita nella disposizione di cui all'art. 379 c.p.c., posta anche la richiamata possibilità di presentare alla Corte brevi osservazioni scritte sulle conclusioni rassegnate dal procuratore generale all'esito della discussione dei difensori Cass. 4 settembre 2004, n. 17884 12 dicembre 2003, n. 19048 15 novembre 2000, n. 14807 . 2. - La premessa , contenuta in ricorso, concernente in generale il fatto che la corte d'appello abbia motivato per relationem a vari passaggi della sentenza di primo grado, non riveste i caratteri di un motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e come tale non deve essere esaminata. 3. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata addebitato alla Deutsche Bank s.p.a. la colpa di non aver ordinato al corriere di consegnare l'originale della fideiussione alla società acquirente, consentendo che fosse consegnata a terzi i quali la falsificarono, senza però considerare che era stata la banca cipriota a disporre in tal senso e che la medesima Deutsche Bank s.p.a. non avrebbe potuto discostarsi dalle istruzioni ricevute in proposito. Il motivo è infondato. La corte di merito ha affermato espressamente che la tesi, come oggi reiterata dalla ricorrente, non trova riscontro nelle risultanze processuali , aggiungendo, in punto di fatto, che l'originale della fideiussione fu affidato al corriere corredato da una bolla di consegna, in cui era indicato come destinatario un terzo sconosciuto, dal che la sentenza impugnata deduce, in via alternativa, che quella bolla fosse stata compilata dolosamente da funzionario della stessa Deutsche Bank, oppure che fosse stata precompilata dal corriere ma, in tale ultimo caso, la Deutsche Bank avrebbe dovuto rendersi conto, con l'ordinaria diligenza, dell'anomala indicazione del destinatario ivi indicato. Va, pertanto, escluso il vizio di omessa motivazione, al contrario esposta in modo compiuto, sia pure con svariati rimandi alle argomentazioni del primo giudice, condivise e fatte autonomamente proprie dalla corte d'appello. La circostanza, sulla quale insiste la ricorrente, secondo cui la sua mandante, ossia la banca cipriota, l'avesse incaricata di affidare il plico contenente la fideiussione al corriere senza nulla specificare in ordine al nome del destinatario finale della consegna, non appare poi argomento decisivo ai fini dell'assunto. Si consideri invero che i rilievi della sentenza di merito sono del tutto ben motivati sulla circostanza che tale situazione lasciava integro l'obbligo della mandataria di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico affidatole obbligo che, nella sua insindacabile valutazione di merito, la corte territoriale ha invece ritenuto non esser stato assolto con sufficiente diligenza. 4. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta vizi di omessa o insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza, che non ha spiegato perché ed in base a quale onere Deutsche Bank avrebbe dovuto rendersi conto dell'anomalia della falsa rinuncia alla fideiussione pervenutale ed avrebbe dovuto attivarsi per acquisire ulteriori informazioni. La doglianza non coglie nel segno, avendo la corte di merito rilevato, in punto di fatto, come la falsa rinuncia fosse stata appena preceduta da una richiesta di proroga del termine di efficacia della garanzia, che presupponeva evidentemente il permanente interesse della garantita, ed avendo espresso un'insindacabile valutazione in ordine all'anomalia di tale successione temporale di accadimenti, in presenza della quale l'onere della Deutsche Bank di operare ulteriori verifiche discendeva in modo piano dal dovere di buona fede nell'attuazione dei rapporti contrattuali. 5. - Con il terzo motivo, deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la corte d'appello avrebbe trascurato le argomentazioni difensive volte a dimostrare il concorso di colpa della stessa società truffata. Il motivo è infondato, per la ragione decisiva che la causa non ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, rispetto alla quale si possa prospettare un eventuale concorso di colpa del danneggiato per attenuare la responsabilità del danneggiante, bensì l'adempimento di una garanzia contrattuale - mai venuta meno dal momento che la rinuncia ad essa è risultata falsa - rispetto alla quale l'accertamento della colpa o dell'incolpevolezza del garantito rileva unicamente ai fini di dar corpo o di escludere l'apparenza del diritto, invocata dal garante per far sì che quella falsa rinuncia operi per lui come se fosse reale e, quindi, per essere liberato dall'obbligo di adempiere il contratto di fideiussione stipulato. Tuttavia, è noto che l'affidamento non giova se non è incolpevole dunque, quel che viene in gioco è, a tal fine, unicamente l'assenza di colpa del garante, che invece è stata esclusa dal giudice di merito, rendendo ciò irrilevante l'eventuale concorso di colpa del garantito, il quale, di per sé, non varrebbe certo a rendere operante la falsa rinuncia alla garanzia contrattualmente promessa. 6. - Con il quarto motivo, viene censurato il vizio di omessa o insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza, la quale, nel rigettare la domanda di garanzia proposta da Deutsche Bank nei confronti della banca cipriota sol perché quest'ultima era stata espressamente liberata dalla controgaranzia in precedenza prestata, non ha considerato l'esistenza degli obblighi derivanti dal sottostante rapporto di mandato ed il comportamento negligente della medesima banca cipriota nella gestione di tale rapporto. Col quinto motivo, la ricorrente deduce il vizio di omessa od insufficiente motivazione in ordine alle circostanze da cui risulta la responsabilità della banca cipriota nei confronti della ricorrente, avendo la sentenza impugnata omesso di esaminare tutti gli specifici comportamenti illeciti della stessa, denunciati dalla Deutsche Bank s.p.a., in particolare avendo quella impartito istruzioni che non avevano impedito la realizzazione della truffa mediante lo scambio dei plichi - realizzato dai truffatori B.T.G. società di diritto lettone e Talasa Ltd. società offshore cipriota - ed essendo rimasta inerte nella gestione del rapporto con Talasa in totale spregio della buona fede contrattuale. Neppure tali censure sono fondate. La corte d'appello, infatti, non ha ignorato la tesi difensiva incentrata sul disposto degli artt. 1719 ss. c.c., ma ha ritenuto che l'espressa liberazione della banca cipriota dalla prestata controgaranzia esonerasse detta banca da ogni obbligo contrattuale conseguente e che le negligenze ad essa addebitate non avessero avuto reale incidenza causale, onde non avrebbero potuto in alcun caso comportare un riversamento a carico della mandante degli esborsi sostenuti dalla Deutsche Bank s.p.a La ricorrente contesta tali conclusioni in modo assiomatico e non tale da evidenziare, al di là di un non consentito intento di rivisitazione delle valutazioni di merito, vizi logici e lacune motivazionali. 7. - Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.