Contratto sì, contratto no: per saperlo occorre valutare tutte le prove, sia documentali, sia testimoniali

Il noleggio di un rullo vibrante e l’impiego di operai per un notevole lasso di tempo non sono compatibili con la tesi di una semplice fornitura del materiale bituminoso senza alcuna posa in opera.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9892 del 7 maggio 2014. Il caso. Un uomo conveniva in giudizio una s.p.a. a cui aveva affidato l’esecuzione di lavori di bitumazione dei propri piazzali, i quali avevano mostrato difetti che avevano reso gli stessi piazzali inutilizzabili. Chiedeva, pertanto, la restituzione della somma pagata e il risarcimento del danno per il mancato utilizzo dei piazzali. Dal canto suo, la s.p.a. dichiarava di non aver mai stipulato alcun contratto con l’attore. In primo grado, veniva accolta la domanda attrice, in base alla ritenuta sussistenza della prova della stipula del contratto tale decisione veniva ribaltata in appello. Ne consegue il ricorso in Cassazione da parte dell’attore che censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la prova della stipula del contratto d’appalto mentre, invece, le fatture compilate dimostravano che la realizzazione del piazzale era consistita nella posa in opera del misto con spianatura e rullaggio del conglomerato bituminoso. Iter” argomentativo carente. Secondo la Corte territoriale, quindi, tutti gli elementi acquisisti escludevano la stipula del contratto di appalto mentre era provata la sola vendita di materiale bituminoso da parte della s.p.a. Tale convincimento, tuttavia, non è supportato da un iter argomentativo solido, dato che il contenuto delle fatture e delle bolle relativo alla prestazioni effettuate non è stato sufficientemente valutato. Il noleggio di un rullo vibrante e l’impiego di sei operai per 48 ore lavorative non sono compatibili con la tesi di una semplice fornitura del materiale bituminoso senza alcuna posa in opera, né è stato fatto alcun riferimento ad una possibile pluralità di rapporti contrattuali tra le parti tra loro del tutto autonomi. Gli evidenziati vizi motivazionali in ordina all’apprezzamento del materiale probatorio acquisito, documentale e testimoniale, comportano la cassazione della senza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 febbraio – 7 maggio 2014, n. 9892 Presidente Piccialli – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione del 17-1-1986 E.J. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la ditta s.p.a. Sabit e, premesso di aver affidato con contratto verbale a quest'ultima l'esecuzione di lavori di bitumazione di propri piazzali in Battipaglia a fronte dei quali aveva pagato la somma di lire 36.5000.000, assumeva che detti lavori avevano mostrato, alle prime piogge, difetti che avevano reso i piazzali stessi inutilizzabili. Lo J., rilevato di aver inutilmente invitato con propria missiva la convenuta alla eliminazione dei difetti, e di aver quindi comunicato alla stessa con telegramma del 27-11-1985 la risoluzione del contratto, chiedeva la condanna della Sabit alla restituzione della somma pagata ed al risarcimento dei danni derivati dal mancato utilizzo dei piazzali. Si costituiva in giudizio la Sabit affermando di non aver mai stipulato alcun contratto con l'attore, ed eccependo quindi la carenza di legittimazione passiva aggiungeva che soltanto nel gennaio 1986 e quindi non nel 1985 aveva fornito allo J. il materiale di cui alle fatture n. 4 e n. 6 per un totale di lire 8.520.680 rimaste impagate chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice. Successivamente la Sabit chiedeva ed otteneva nei confronti dello J. un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del suddetto importo di lire 8.520.680, decreto poi opposto dalla controparte. In seguito i due procedimenti venivano riuniti. Il Tribunale adito con sentenza del 3-12-2002, accogliendo parzialmente la domanda attrice e rigettando l'opposizione proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo, condannava la Sabit al pagamento in favore dello J. della somma di euro 1243,90 oltre interessi legali dal 10-2-1986 il giudicante, ritenuta la sussistenza della prova della stipula del contratto di appalto tra le parti, affermava che dagli atti risultava versata in favore del C., amministratore della Sabit, la somma di lire 29.000.000 in conto della maggiore somma, e che, essendosi accertato che i vizi concernevano un solo piazzale pari a mq. 3.161, dichiarata la risoluzione del contratto, scaturiva un credito dello J. di lire 11.728.363 nel contempo riconosceva dallo stesso dovuto l'importo di cui al provvedimento ingiuntivo, cosicché, effettuata la compensazione, residuava il credito sopra indicato. Proposto gravame da parte dello J. cui resisteva la società Sabit che introduceva anche un appello incidentale la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 25-3-2008 ha rigettato la domanda formulata dallo J. nel giudizio di primo grado nonché l'opposizione proposta avverso il sopra menzionato provvedimento monitorio. Avverso tale sentenza lo J. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui la s.r.l. Sabit ha resistito con controricorso le parti hanno successivamente depositato delle memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la prova della stipula di un contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto l'opera indicata dallo J., avendo asserito in particolare che l'unica documentazione riferibile alla Sabit, costituita da bolle di consegna e dalla successiva fatturazione, avrebbe provato soltanto la fornitura del tappeto bituminoso. Lo J. assume in senso contrario che dalle fatture n. 4 dell'8-1-1986 e n. 5 del 13-1-1986 era emerso che la Sabit aveva fornito non solo il tappeto bituminoso, ma anche il misto, ovvero il sottostrato necessario alla realizzazione dei piazzali, ed aveva anche posto in opera il tutto, essendo intervenuta con sei operai e con le attrezzature, tra cui il rullo vibrante di cui alla seconda fattura invero la prima fattura era stata emessa per 'fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso , mentre la seconda fattura era stata emessa per la fornitura di Misto al piazzale noleggio ns. pala caricatrice noleggio ns. rullo vibrante prestazione di ns. 6 operai' invero il rullo vibrante certamente non serviva per fornire tappeto bituminoso, ma per porre in opera e compattare il misto, ovvero il sottofondo dei piazzali anche dalla lettura delle bolle di consegna erano risultati tra l'altro il noleggio del rullo vibrante per compattare il sottostrato dei piazzali, la prestazione di sei operai per un totale di 48 ore lavorative e la fornitura del misto quindi l'esame dei suddetti documenti avrebbe dovuto indurre a concludere che la realizzazione del piazzale era consistita nella posa in opera del misto con spianatura e rullaggio e successivamente del conglomerato bituminoso. Il ricorrente inoltre rileva che anche la valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi era erronea, in quanto essi avevano riferito che nel periodo 1985 - 1986 nell'azienda di proprietà dell'esponente erano stati realizzati dei piazzali in bitume con operai e con mezzi meccanici che recavano la scritta Sabit . Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1655 e 2709 c.c., premesso che dalla lettura delle fatture e delle bolle sopra richiamate era emerso che la Sabit non si era limitata alla sola fornitura del materiale bituminoso, ma aveva fornito anche il misto necessario alla predisposizione del fondo, oltre agli operai ed alle attrezzature ed ai mezzi tecnici per la realizzazione dei piazzali, sostiene che il giudice di appello ha di fatto stralciato il contenuto di tali documenti valutando soltanto quelli consoni alla decisione assunta, trascurando così anche il principio di cui all'art. 2709 c.c. secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha emesse. Lo J. inoltre rileva che il convincimento della Corte territoriale, risoltosi in un apprezzamento delle prove senza il rispetto di alcuna regola di logica e di esperienza, ha dato luogo ad una motivazione scarna e priva di riferimento alle effettive risultanze istruttorie. Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati. Il giudice di appello ha escluso la sussistenza della prova di un contratto di appalto tra lo J. e la Sabit stipulato nel 1985 ed avente ad oggetto la realizzazione da parte di quest'ultima nell'azienda agricola del primo di due piazzali in conglomerato bituminoso per complessivi mq. 6000 al riguardo ha rilevato che l'unica documentazione certa riferibile alla Sabit era rappresentata da bolle di consegna relative a fornitura di tappeto bituminoso dell'1-10-1985 sottoscritte dal destinatario J. e dalle successive fatturazioni per l'importo complessivo di lire 8.346.680, forniture per le quali non vi era stato pagamento invero gli assegni esibiti in copia dall'appellante del 30-9-1985 e del 9-7-1985 risultavano essere stati rilasciati in favore di D.C. e non certo girati alla Sabit, con la conseguenza che quest'ultimo, pur amministratore della società, era persona diversa dalla stessa, cosicché il pagamento al C. nulla provava, considerato altresì che lo stesso era titolare di ditta individuale di costruzioni. La Corte territoriale, poi, ha ritenuto che neppure la prova testimoniale fosse favorevole all'appellante principale infatti i testi D. e L. avevano riferito di aver visto nei terreni dei loro datore di lavoro autocarri della Sabit che scaricavano bitume, e tale circostanza non era illuminante, tenuto conto della accertata fornitura del pari era irrilevante quanto riferito dal teste R., collaboratore dello J., ovvero i contatti avuti con il C. per la specificazione dei lavori da effettuarsi, e l'invio da parte di quest'ultimo di autocarri e di una bitumiera con la scritta Sabit, essendo presumibile che il C. avesse operato in proprio e non quale amministratore della Sabit. Pertanto la sentenza impugnata ha concluso che tutti gli elementi acquisiti escludevano la stipula di un contratto di appalto tra le parti, mentre era stata provata documentalmente la sola vendita di materiale bituminoso da parte della Sabit. Orbene il convincimento maturato dalla Corte territoriale risulta caratterizzato da un iter argomentativo carente sui punti decisivi della controversia, riguardanti l'effettivo oggetto delle prestazioni che la Sabit si era obbligata ad eseguire in favore dello J. in tale contesto il contenuto delle fatture e delle bolle relative a dette prestazioni non è stato sufficientemente valutato dal giudice di appello, non essendo stato spiegato come il noleggio di un rullo vibrante e l'impiego di sei operai per 48 ore lavorative complessive fossero compatibili con la tesi di una semplice fornitura di materiale bituminoso senza alcuna posa in opera, alla quale peraltro fa espresso riferimento la fattura n. 4 dell'8-1-1986 il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso è pur vero che in proposito la controricorrente assume che le suddette fatture riguarderebbero opere successive alla realizzazione del piazzale di circa mq. 6.000 in riferimento al quale sarebbe stato stipulato il preteso contratto di appalto, in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di un secondo piazzale costituente il completamento del primo tuttavia la Corte territoriale in proposito non ha chiarito tale circostanza, non avendo fatto alcun espresso riferimento ad una possibile pluralità di rapporti contrattuali tra le parti tra loro del tutto autonomi. Sotto un profilo logico, poi, non è immune da censure l'affermazione della sentenza impugnata in ordine alla irrilevanza degli assegni rilasciati dallo J. in favore del C., amministratore della Sabit, ed anche dei contatti, emersi dalla deposizione del teste R., collaboratore dello lemma, tra il suddetto teste ed il C. per la determinazione dei lavori da eseguirsi, essendo quest'ultimo soggetto diverso dalla Sabit ed anche titolare di ditta individuale di costruzioni invero, alla luce di un contesto probatorio che attesta dei rapporti contrattuali intercorsi soltanto tra lo J. e la Sabit, anche se è discusso l'oggetto di tali rapporti, la mera ipotesi che possa essere stato stipulato un contratto per la realizzazione di lavori di bitumazione dei piazzali di proprietà dello J. direttamente tra quest'ultimo ed il C. in proprio appare priva di un qualsiasi elemento di supporto sia pure di natura presuntiva, ed anzi si rivela in contrasto con la circostanza, sempre riferita dal R., secondo quanto sostenuto dalla stessa Corte territoriale, dell'invio presso i piazzali dello J., da parte del C., di autocarri e di una bitumiera con la scritta Sabit. In definitiva gli evidenziati vizi motivazionali da parte del giudice di appello in ordine all'apprezzamento dei materiale probatorio acquisito, sia di natura documentale che testimoniale, comportano la necessità da parte del giudice di rinvio di un nuovo esame dei sopra richiamati punti decisivi della controversia. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Corte territoriale che si designa nella Corte di Appello di Napoli. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Napoli.