Simulazione e litisconsorzio: quando è necessario integrare il contraddittorio?

In un contratto di compravendita con prezzo simulato, la facoltà del venditore di scegliere se agire nei confronti di alcune o di tutte le parti acquirenti per ottenere il pagamento del residuo del prezzo non può incidere sull’applicazione della regola processuale del litisconsorzio necessario, finalizzata a garantire l’ utilità della decisione , e quindi sottratta alla disponibilità delle parti. Tuttavia, detta regola non si applica laddove l’accordo simulatorio sia irrilevante per il litisconsorte pretermesso, e ciò avviene quando il contratto sia integralmente eseguito nei suoi confronti, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 9618 del 5 maggio 2014. Il caso. Due coniugi agivano in giudizio per ottenere il pagamento del residuo del prezzo di un immobile ceduto ad un’altra coppia. I convenuti contestavano la pretesa e proponevano domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi dell’immobile. Entrambe le domande venivano respinte in primo grado, ma il Giudice d’appello riformava la sentenza. In particolare, la Corte territoriale accoglieva la domanda attorea, rilevando che, dall’esame della documentazione acquisita al processo, risultava che il prezzo effettivamente concordato tra le parti era superiore a quello indicato nel rogito. Dalle medesime risultanze istruttorie emergeva, poi, la sussistenza di un debito residuo in capo ai coniugi acquirenti, i quali di contro non avevano fornito la prova né del pagamento di detto importo, né tantomeno della sussistenza dei vizi dell’immobile. Ne seguiva la condanna degli stessi al pagamento dell’importo dovuto, nonché il rigetto della spiegata domanda riconvenzionale. I convenuti propongono quindi ricorso in Cassazione. Domanda di simulazione proposta in via principale. A fondamento del gravame i ricorrenti adducono la carenza di contraddittorio necessario, in quanto il giudizio si era svolto senza la partecipazione del figlio dei medesimi ricorrenti, acquirente della nuda proprietà di parte dell’immobile oggetto di compravendita. Il rilievo è ritenuto fondato dalla Suprema Corte. Preliminarmente, gli Ermellini richiamano l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell’ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo. Simulazione relativa per interposizione fittizia dell’acquirente. A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite, con pronuncia n. 11523/2013, hanno affermato che nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la sua consapevolezza e volontà di aderire all’accordo simulatorio. Con tale principio, le Sezioni Unite hanno quindi affermato la necessità di operare un bilanciamento tra il principio dell’integrazione del contraddittorio e quello della ragionevole durata del processo, individuando il punto di equilibrio tra le due esigenze nella tutela di un interesse reale del litisconsorte pretermesso alla partecipazione al giudizio, che non sussiste quante volte la posizione del predetto non sia direttamente interessata dall’accertamento giudiziale. L’interesse del pretermesso all’accertamento dell’accordo simulatorio. Alla luce di tali principi, la Suprema Corte procede dunque all’esame del caso di specie. La domanda di pagamento promossa dai venditori implicava, come antecedente logico necessario, l’accertamento della simulazione del prezzo indicato nell’atto di compravendita. Ed invero, il figlio dei ricorrenti aveva partecipato al rogito, risultando acquirente della nuda proprietà dell’immobile, e, in quanto tale, era responsabile, al pari degli altri acquirenti, dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo. Sicché non sussisteva nei suoi confronti l’irrilevanza dell’accordo simulatorio , idonea – secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite – ad escludere l’applicazione delle regole processuali sul litisconsorzio necessario. Si trattava, infatti, di soggetto interessato dall’accertamento dell’accordo simulatorio, potendo essere chiamato a rispondere del mancato pagamento del prezzo in caso di incapienza degli altri acquirenti. Pertanto, laddove, come nella situazione in esame, sia in discussione l’obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita, il contratto non può dirsi adempiuto, ovvero integralmente eseguito, da o nei confronti della parte acquirente pretermessa, con la conseguenza che l’accertamento dell’accordo simulatorio, e la modifica contrattuale che da questo deriva, è sicuramente rilevante per la predetta parte. La mancanza di integrità del contraddittorio, nel caso di specie, ha comportato quindi la dichiarazione di nullità del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 5 maggio 2014, n. 9618 Presidente Oddo – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Genova, depositata il 20 marzo 2007, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, che aveva respinto la domanda proposta da G.S. e R.M.R. nei confronti di L.L. e M.G. . 1.1. - I sigg.ri G. - R. avevano agito per ottenere il pagamento dell'importo di Euro 23.240,56 a titolo di residuo prezzo dell'immobile sito in omissis , ceduto con rogito del 22 giugno 1999. I convenuti L. - M. avevano contestato la pretesa avversaria e proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi dell'immobile. Il Tribunale di Massa aveva respinto entrambe le domande e dichiarato compensate le spese di lite. 1.3. - I sigg.ri G. - R. proponevano appello per la riforma della sentenza. Si costituivano gli appellati sigg.ri L. - M. chiedendo il rigetto dell'appello e riproponevano, con appello incidentale, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. 2. - Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'appello di Genova accoglieva soltanto l'appello principale. 2.1. - Osservava la Corte d'appello che la sentenza di primo grado era frutto di una lettura fuorviante delle prove testimoniali e della documentazione acquisita al processo. Dall'esame delle prove non era infatti dubitabile che il prezzo effettivamente concordato tra le parti non fosse di L. 146.000.000, come indicato nel rogito del 22 giugno 1999, bensì di L. 445.000.000, con la conseguenza che la quietanza rilasciata dai venditori contestualmente alla stipula, non dimostrava l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo, ma soltanto dell'importo indicato nel rogito. Deponevano in tal senso l'ordine di bonifico, impartito dai coniugi L. - M. , per il pagamento di L. 280.000.000, eseguito il 22 giugno 1999 giorno della stipula del rogito la fideiussione ottenuta dagli stessi acquirenti, per l'importo di L. 100.000.000, emessa il 3 giugno 1999 dalla S.p.a. Compagnia Cauzioni, a garanzia dei venditori G. - R. l'ordine di bonifico postdatato, impartito dagli acquirenti in data prossima alla stipula, per il pagamento di lire 45.000.000 ai venditori, successivamente revocato. 2.2. - A fronte di tali risultanze, osservava ancora la Corte d'appello, gli acquirenti L. - M. non avevano né dedotto né provato di aver pagato la somma di L. 45.000.00, e, analogamente, non avevano fornito la prova dei vizi dell'immobile dedotti a fondamento della domanda risarcitoria. Seguiva la condanna degli appellati L. - M. al pagamento dell'importo di Euro 23.240,56 corrispondenti a L. 45.000.000 , oltre interessi dal 28 settembre 1999 giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, a mezzo bonifico bancario poi revocato al saldo, e la condanna degli stessi alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello, hanno proposto ricorso i sigg.ri L.L. e M.G. , sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso i sigg.ri G.S. e R.M.R. . I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto 1. - Il ricorso principale è fondato in riferimento al primo motivo, con assorbimento dei rimanenti. 1.1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità del procedimento art. 360, primo comma, n. 4 per violazione degli artt. 102, 354 e 383 cod. proc. civ Si lamenta la carenza di contraddittorio necessario in quanto il giudizio si è svolto senza la partecipazione di L.J. , figlio dei ricorrenti L. - M. , acquirente della nuda proprietà di parte dell'immobile oggetto di compravendita con il rogito del 22 giugno 1999. Ad avviso dei ricorrenti, sussiste litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti all'atto di compravendita quando, come nella specie, sia dedotto l'inadempimento da parte degli acquirenti dell'obbligazione di pagamento del prezzo, sul presupposto della simulazione parziale dell'atto di compravendita in riferimento, appunto, al prezzo pattuito. 1.2. - In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile rations teaoporis, i ricorrenti hanno formulato il quesito di diritto nei seguenti termini se [nei casi in cui] la parte attrice chiede dichiararsi l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali, eventualmente ed implicitamente con collegata domanda di simulazione delle rilasciate quietanze a saldo, tutti i soggetti che hanno partecipato all'atto [ .] sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento”. 2. - La doglianza è fondata. 2.1. - La domanda di pagamento del residuo prezzo, promossa dai venditori G. - R. odierni resistenti, implicava l'accertamento della simulazione del prezzo indicato nell'atto di compravendita di cui al rogito 22 giugno 1999, all'interno del quale era stata rilasciata quietanza liberatoria dagli stessi venditori. E difatti, i giudici di primo grado e d'appello hanno valutato la complessiva pattuizione intervenuta tra le parti circa il prezzo dell'immobile e le modalità di pagamento, senza fermarsi a quanto indicato nell'atto pubblico. A prescindere dalla correttezza di tali valutazioni e delle decisioni che ne sono scaturite, non è dubitabile che l'accertamento dell'inadempimento degli acquirenti presupponeva, come antecedente logico necessario, l'accertamento della simulazione del prezzo indicato nel rogito, giacché l'avvenuto versamento del corrispondente importo L. 146.000.000 non era contestato e i venditori agivano per il pagamento dell'ulteriore somma di L. 45.000.000. Si trattava dunque di accertare l'inefficacia, tra le parti, della pattuizione contrattuale riguardante il prezzo dell'immobile, per sostituirla con quella [che sarebbe] risultata effettivamente voluta dalle stesse parti, e la sostituzione dell'elemento negoziale interessato dalla simulazione non può che avvenire nel contraddittorio di tutte le parti contrattuali. 2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell'ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo Cass., sez. 2, sentenza n. 4902 del 2007 . 2.3. - Più di recente, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 11523 del 2013, hanno affermato che nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice [rectius acquirente] e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso” massima ufficiale . 2.3.1. - Con il richiamato principio di diritto, le Sezioni unite hanno affermato la necessità di operare un bilanciamento tra il principio dell'integrazione del contradditorio e quello della ragionevole durata del processo, individuando il punto di equilibrio tra le due esigenze, entrambe di natura pubblicistica, nella tutela di un interesse reale del litisconsorte pretermesso alla partecipazione al giudizio, che non sussiste quante volte la posizione del predetto non sia direttamente interessata dall'accertamento giudiziale. 3. - Nel caso oggi in esame, si deve rilevare che L.J. è soggetto che ha partecipato al rogito, che risulta acquirente della nuda proprietà dell'immobile, e che, in quanto tale, è responsabile, al pari degli altri acquirenti, dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, sicché non sussiste nei suoi confronti l'irrilevanza dell'accordo simulatorio”. Si tratta, infatti, di soggetto interessato dall'accertamento dell'accordo simulatorio che ha ad oggetto il prezzo della compravendita, potendo essere chiamato a rispondere del mancato pagamento del prezzo, in caso di incapienza degli altri acquirenti e la necessità, in tale evenienza, di un nuovo accertamento nei suoi confronti dell'accordo simulatorio dimostra che questo processo non può svolgersi senza la sua partecipazione. La facoltà dei venditori di scegliere, come nella specie accaduto, se agire nei confronti alcune o di tutte le parti acquirenti per ottenere il pagamento del prezzo, non può incidere sull'applicazione della regola processuale del litisconsorzio necessario, finalizzata a garantire l'”utilità della decisione”, e quindi sottratta alla disponibilità delle parti. 3.1. - E del resto, l'irrilevanza dell'accordo simulatorio per il litisconsorte pretermesso - cui consegue l'inapplicabilità delle regole processuali sul litisconsorzio necessario - presuppone, secondo le Sezioni unite, che il contratto sia stato integralmente eseguito nei suoi confronti, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo. Viceversa quando, come nella situazione in esame, sia in discussione l'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita, il contratto non può dirsi adempiuto, ovvero integralmente eseguito, da o nei confronti della parte acquirente pretermessa, con la conseguenza che l'accertamento dell'accordo simulatorio, e la modifica contrattuale che da questo deriva, è sicuramente rilevante per la predetta parte. 4. - La mancanza di integrità del contraddittorio comporta la nullità del procedimento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso e, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., il rinvio del processo al giudice di primo grado. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, casa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Genova.