Contratto risolto e risarcimento del danno esistenziale a carico del gestore di telefonia fissa e ADSL inadempiente

La risoluzione del contratto relativo alla fornitura del servizio di telefonia fissa ed ADSL per inadempimento imputabile al gestore comporta la condanna per quest’ultimo al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale patito dall’utente.

Ancora una pronunzia, stavolta del Giudice di Pace di Grosseto, in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. Il caso. Questa volta a fare da sfondo alla sentenza in esame una controversia insorta tra una società ed un gestore telefonico per inadempimento imputabile a quest’ultimo, non avendo lo stesso attivato il servizio di rete telefonica fissa e quello ADSL, oggetto del contratto stipulato verbalmente. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un contratto sinallagmatico, nel quale, cioè, il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione dell’altra, presupposto essenziale ed imprescindibile per l’applicazione dell’istituto della risoluzione del contratto. Quest’ultimo, sebbene, a prima vista, appare semplice nella sua struttura, richiede, a livello pratico, una indagine serrata da parte dell’interprete volta ad individuare la sussistenza, nel singolo caso di specie, dell’inadempimento, della gravità dello stesso e delle relative ricadute a livello risarcitorio. Ed è proprio sugli aspetti risarcitori che la pronunzia del Giudice di Pace di Grosseto si segnala all’attenzione, in quanto, accanto al danno patrimoniale, ha riconosciuto all’utente anche il danno esistenziale, evidenziando che l’inadempimento negoziale del gestore di telefonia ha inciso nella sfera relazionale dell’utente rendendogli alquanto precario lo svolgimento delle sue abituali attività, riducendo per un lungo periodo i margini di una normale gratificazione personale . Inadempimento e sua imputabilità. Il primo profilo esaminato dal Giudice di Pace di Grosseto è quello concernente l’inadempimento e la relativa imputabilità del gestore relativo agli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti. Nel corso della fase istruttoria del giudizio, infatti, a quanto si legge nella sentenza in esame, è emerso con chiarezza l’inadempimento negoziale della Società convenuta la quale non ha mai erogato la fornitura del servizio telefonico e ADSL, oggetto del contratto. L’inadempimento, inoltre, è stato imputato alla società convenuta, nonostante la linea difensiva assunta da quest’ultima. L’ente gestore, infatti, aveva addebitato al comportamento contrattuale assunto dall’attore, la causa della mancata erogazione del servizio. A suo dire, infatti, l’utente non avrebbe dato corso all’allacciamento della sua utenza telefonica al sistema di rete della Telecom Italia s.p.a. . Il Giudice di Pace non ha accolto tale impostazione difensiva, evidenziando che 1 nel corso del giudizio non è stata provata la circostanza che l’utente si dovesse far carico del detto allacciamento 2 non è stata provata l’esistenza di una clausola contrattuale debitamente sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., avente ad oggetto l’obbligo di allacciamento gravante sull’utente 3 trattandosi di adempimento di carattere tecnico, esterno alla sede dell’utenza, dell’allacciamento deve, in ogni caso, farsi carico il gestore, sul quale grava l’obbligo di garantire la sussistenza di tutte le condizioni tecniche necessarie per l’attivazione del servizio offerto in abbonamento. Prova dell’inadempimento. La sentenza del Giudice di Pace di Grosseto costituisce un importante precedente anche per quanto concerne la prova dell’inadempimento contrattuale del gestore. Essa è stata desunta, infatti, anche dal comportamento processuale della compagnia telefonica convenuta la quale si è sottratta, senza giustificato motivo, all’interrogatorio formale deferito al suo legale rappresentante in senso conforme, Trib. Bari 28 febbraio 2012 . L’inadempimento di non scarsa importanza. Come si è detto in premessa, l’inadempimento per legittimare una pronunzia di risoluzione del contratto deve essere di non scarsa importanza. Secondo alcuni autori la non scarsa importanza deve essere intesa in senso oggettivo, tenuto, quindi, riguardo, all’incidenza della stessa sull’intera economia negoziale. Secondo altro orientamento interpretativo, invece, la non scarsa importanza dell’inadempimento, deve essere interpretata in senso soggettivo. In buona sostanza l’interprete dovrà valutare l’incidenza dell’inadempimento sulla prestazione attesa dal soggetto adempiente. La giurisprudenza occupatasi della materia ha utilizzato entrambe le opzioni interpretative, valutando, quindi, l’importanza dell’inadempimento sia con riferimento all’economia negoziale sia con riguardo all’affidamento posto in essere dalla parte adempiente sulla realizzazione degli effetti del contratto. Nel caso di specie la gravità dell’inadempimento, sebbene sulla stessa non si sia soffermato il Giudice di Pace di Grosseto, è facilmente riscontrabile. L’inadempimento, infatti, ha inciso, sul piano oggettivo, sull’intera economia negoziale non essendo mai stato erogato il servizio oggetto del contratto per oltre un anno. Inoltre, sul piano soggettivo, la gravità è ravvisabile, a mio parere, nella circostanza che, trattandosi, nel caso di specie, di società, l’attore riponeva nell’erogazione una aspettativa anche di natura professionale collegata alla corretto utilizzo della linea telefonica e di quella ADSL nell’ambito dell’attività aziendale. Il danno risarcibile. Il Giudice di Pace di Grosseto ha fatto scaturire dall’inadempimento della società convenuta il diritto per il cliente della stessa al risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello esistenziale. Il danno patrimoniale è stato liquidato in via equitativa, comprendendo nello stesso le somme corrisposte dalla società attrice al gestore a seguito del ricevimento delle fatture emesse per servizi mai erogati. Il danno esistenziale, anche esso liquidato in via equitativa, è stato, invece, fatto derivare dalla circostanza che l’inadempimento contrattuale del gestore, pur non incidendo sulla salute del titolare della società attrice, ha reso precario lo svolgimento delle abituali attività di quest’ultimo, riducendo per lungo tempo oltre un anno i margini di una normale gratificazione personale.

Giudice di Pace di Grosseto, sentenza 4 – 8 giugno 2012, n. 755 Dr. Roberto G. Ancona Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 09 marzo 2011, la in persona del legale rappresentante pro-tempore all'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, conveniva in giudizio la in persona del suo rappresentante legale pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per inadempienza contrattuale, e ciò in relazione alla mancata attivazione del servizio di rete telefonica fissa e ADSL di cui ad un abbonamento stipulato nel mese di ottobre 2009. Assumeva l'attrice che i servizi di cui sopra non erano mai stati attivati, così come constatato dai tecnici inviati dalla stessa Società convenuta, i quali, dopo ripetuti sopralluoghi, avevano concluso che la linea telefonica era impraticabile per effetto dell'impossibilità di allaccio alla linea TELECOM. Aggiungeva l'attrice che, ciononostante, parte convenuta pretese il pagamento del corrispettivo del servizio come da fatture n. del 29.09.2010 e n. del 27.11.2010, dei rispettivi importi di Euro 433,45 ed Euro 442,72, e che tali somme vennero regolarmente pagate. L'attrice evidenziava, quindi, che, per effetto dell'inadempienza contrattuale della Società convenuta, l'attività della sua azienda subì notevoli disagi e rallentamenti per più di un anno, e che a nulla valsero le sollecitazioni svolte, anche mediante l'intervento della Confconsumatori, per ottenere, in un primo momento, l'attivazione dei servizi, e, successivamente, per il risarcimento dei danni subiti. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di responsabilità in ordine alla mancata attivazione dei servizi come sopra lamentato dall'attrice. Deduceva, infatti, che l'attrice, pur essendosi obbligata contrattualmente a rendere disponibile l'allacciamento della sua utenza telefonica al sistema di rete della Telecom Italia S.p.a., aveva omesso di adempiere a tale condizione, rendendo, quindi, impossibile l'attivazione del servizio. Osservava, inoltre, che tale eventualità era già contrattualmente prevista, e che, per questo motivo, parte attrice avrebbe potuto fruire del servizio tramite vari dispositivi messi a disposizione dalla , cui parte attrice non ritenne di avvalersi. Relativamente al danno lamentato, parte convenuta eccepiva che il relativo ammontare era frutto di valutazioni del tutto generiche, prive del benché minimo supporto, non risultando provata, peraltro, la necessaria diretta correlazione - come richiesto dall'art. 1223 c.c. - fra la presunta inadempienza contrattuale ed il danno emergente e/o lucro cessante. Nel corso del giudizio veniva assunta la prova testimoniale di di parte attrice. Il legale rappresentante di parte convenuta, pur ritualmente citato, non compariva, senza giustificato motivo, all'udienza del 19 gennaio 2012, per rendere l'interrogatorio formale sui fatti di causa in precedenza ammesso. All'udienza del 28 maggio 2012, le parti si riportavano al contenuto delle note conclusionali depositate entro il termine assegnato, e, dopo breve discussione, chiedevano che la causa venisse decisa come in epigrafe. Questo Giudice di pace, quindi, tratteneva la causa in decisione. Motivi della decisione A conclusione della fase istruttoria è emersa con sufficiente chiarezza l'inadempienza contrattuale della Società convenuta nella fornitura del servizio telefonico e ADSL di cui al contratto concluso verbalmente fra le parti nell'ottobre 2009. La stessa Società convenuta, infatti, ha riconosciuto che l'attrice, in tale occasione, aderì all'offerta di abbonamento concernente il servizio di rete fissa numero e ADSL con canone mensile, e con l'aggiunta di una scheda sim con numero L'adesione a tale contratto risulta documentalmente provato, inoltre, dall'emissione delle fatture, emesse dalla Società convenuta, con cui venne richiesto un corrispettivo, sia pure determinato con modalità di calcolo diverso da quello contrattualmente pattuito. Quanto sopra è stato confermato nel corso del giudizio, sotto il vincolo del giuramento, dal teste il quale ha precisato anche che la stipulazione del contratto avvenne verbalmente. La mancata attivazione dei servizi di cui al suindicato contratto, peraltro, è stata riconosciuta dalla stessa Società convenuta, che ne ha attribuito la responsabilità alla società attrice, e ciò per non aver dato corso all'allacciamento della sua utenza telefonica al sistema di rete della Telecom Italia S.p.a Ebbene, relativamente a quest'ultimo aspetto, la Società convenuta non ha provato che il suddetto adempimento dovesse far carico all'attrice, né che tale obbligo fosse stato pattuito fra le parti sulla base di una clausola contrattuale debitamente sottoscritta. Non v'è dubbio, peraltro, che, trattandosi di adempimento di carattere tecnico, e comunque esterno alla sede dell'utenza telefonica, l'allacciamento alla rete Telecom, quale presupposto necessario per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, non poteva che far carico alla stessa convenuta, che aveva l'obbligo di garantire la sussistenza di tutte le condizioni tecniche necessarie per l'attivazione del servizio offerto in abbonamento. Ciò premesso, è stato documentalmente provato che la Società convenuta fu ripetutamente sollecitata ad intervenire per la dovuta assistenza tecnica, e che il personale della in più occasioni, accertò la lamentata attivazione del servizio senza porvi rimedio. L'attrice, peraltro, si vide costretta, tramite la Confconsumatori, a dichiarare il recesso dal contratto e a chiedere il risarcimento del danno, ivi compresa la restituzione delle somme indebitamente pagate in relazione alle fatture sopraindicate. Tali circostanze devono intendersi implicitamente accertate anche per effetto del comportamento processuale del rappresentante legale della Società convenuta, che non è comparso, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale sui fatti di causa, così come esposti dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio. Deve ritenersi provata, quindi, l'inadempienza contrattuale della VODAFONE, per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio telefonico, con le modalità e le tariffe concordate, sull'utenza dell'azienda commerciale della Società attrice per tutto il periodo intercorrente fra l'ottobre 2009, data di sottoscrizione del contratto, e il 15.12.2010, data di recesso per inadempienza contrattuale. Non vi sono dubbi, inoltre, sul notevole disagio commerciale subito dall'attrice a causa mancata attivazione dei servizi, e ciò per le ovvie difficoltà di far fronte con la dovuta speditezza alla quotidiana gestione di rapporti con i clienti e gli ulteriori interlocutori esterni nell'attività dell'azienda. Il danno patrimoniale derivante da tale disservizio, pur non essendo quantificabile economicamente, è di natura certa ove si consideri il sicuro all'appannamento dell'immagine commerciale, cui l'attrice dovette far fronte a causa delle continue inadempienze come sopra accertate. Tale danno, sussistendone i presupposti di cui all'art. 1226, può essere valutato equitativamente in Euro 2.500,00, comprensivo delle somme indebitamente pagate dall'attrice in relazione alle fatture emesse dalla convenuta per i servizi mai attivati. Non può disconoscersi, inoltre, che l'inadempienza contrattuale della pur non incidendo sulla salute del titolare della Società attrice, gli ha reso alquanto precario lo svolgimento delle sue abituali attività, riducendo per un lungo periodo i margini di una normale gratificazione personale. Trattasi, per tale aspetto, di danno che ha inciso direttamente nella sfera relazionale dell'interessato, che la dottrina qualifica come danno esistenziale, per distinguerlo da quello patrimoniale, biologico e morale. La valutazione di tale danno, in mancanza di criteri oggettivi, cui rapportare il risarcimento, può essere determinata equitativamente in Euro 300,00. La domanda risarcitoria dell'attrice, quindi, deve essere accolta nei limiti di cui sopra. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, si fa presente che l'art. 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, stabilisce che I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Ebbene, l'attrice ha già esercitato il diritto di recesso con esplicita volontà formulata in sede di ricorso alla Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, come ampiamente provato dal documento in atti. Non v'è dubbio, quindi, che il contratto di cui trattasi si è già risolto di diritto, e che di tale risoluzione occorre unicamente prendere atto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro-tempore , con atto di citazione notificato in data 09 marzo 2011 contro in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede - dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di cui in premessa per effetto della disdetta trasmessa dalla Società attrice alla convenuta in data 15.12.2010 - condanna la , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore della , in persona del legale rappresentante pro-tempore , la somma complessiva di Euro 2,800,00, come sopra determinata, oltre interessi dalla notifica dell'atto introduttivo all'effettivo pagamento - condanna la stessa convenuta a pagare in favore di le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.