Vende l'auto ma non dice che ha avuto un incidente: deve risarcire i danni

La responsabilità del venditore è esclusa solo se riesce a provare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Ai fini del risarcimento per la vendita di un bene viziato non è necessaria la mala fede del venditore, ma è sufficiente che quest'ultimo non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, conoscere i vizi. In difetto di prova, insomma, il venditore è tenuto a pagare all'acquirente i danni causati dai difetti della cosa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19494 del 23 settembre scorso. La fattispecie. Comprare un'auto usata comporta sempre qualche rischio in questo caso gli acquirenti scoprono, in seguito all'acquisto, che la vettura presenta dei vizi derivanti da un pregresso sinistro, del quale la venditrice non aveva fatto menzione durante le trattative. Il Giudice di pace, chiamato a pronunciarsi sulla controversia, riconosce la responsabilità della venditrice, per aver colpevolmente taciuto del sinistro, e la condanna al risarcimento dei danni subiti dagli acquirenti. Il Tribunale conferma la decisione impugnata e la venditrice si rivolge in Cassazione. L'incidente c'è stato. E i difetti sono una conseguenza diretta. La ricorrente formula una serie di censure che si rivelano, però, inammissibili o infondate. Risulta, infatti, incontestato ed accertato che l'autovettura presentasse dei difetti a causa dell'incidente. Tanto basta per far emergere una responsabilità del venditore secondo i principi generali, infatti, la garanzia del venditore per i vizi occulti della cosa è un effetto naturale della vendita e sussiste ex lege da tale garanzia discende l'obbligo per il venditore di risarcire il danno, generato da quei vizi, a meno che egli non provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa, come disposto dall'art. 1494, comma 1, c.p.c. Opera la garanzia per i vizi della cosa risarcimento anche senza mala fede del venditore. Per il risarcimento, insomma, non è necessario che il venditore fosse in mala fede, come peraltro sembra aver riconosciuto la Corte territoriale, laddove ha affermato che è stata taciuta colpevolmente la circostanza di un precedente sinistro all'autovettura oggetto di compravendita. È sufficiente, infatti, che il venditore non riesca a provare la propria ignoranza non colpevole dell'esistenza di difetti al bene perché operi la garanzia e sussista l'obbligo di risarcimento. Senza la prova dell'ignoranza non colpevole dei vizi, il venditore paga i danni. Nel caso di specie, la ricorrente sostiene di aver ignorato senza colpa l'esistenza dei difetti lamentati dagli acquirenti, ma tale affermazione non risulta adeguatamente dimostrata il difetto di prova è già idoneo a giustificare, sul piano giuridico, la soluzione accolta dal giudice di merito, consistente nell'affermazione di responsabilità del venditore.