Risoluzione del contratto con riserva di dominio, ammissibile il sequestro giudiziario dei beni

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, depositata il 2 agosto, statuisce un importante principio di diritto con un'interpretazione autentica ed estensiva dell'art. 670 cpc è sempre possibile richiedere il sequestro giudiziario di beni oggetto di compravendita con riserva di proprietà, poichè questa azione è strumentale alla risoluzione del contratto stesso. La vicenda affrontata. Una società srl, operante nel settore caseario, vendeva, con riservato dominio, ad un'altra impresa macchinari per la produzione di gelati artigianali. Quest'ultima ne violava i termini per vari motivi mancato pagamento dell'importo pattuito, protesto di una cambiale, uso non autorizzato del marchio della venditrice etc. , sì che la ricorrente agiva per la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per il sequestro dei beni di cui chiedeva la restituzione. Il G.O., accogliendo le sue richieste ed ordinando la prosecuzione nel merito della lite, sanciva il sopra indicato principio. Quali azioni cautelari è possibile esperire a tutela di queste speciali fattispecie? Il G.O. rileva che sono sempre esperibili come stabilito anche dalla giurisprudenza costante in materia Trib. Na 28/1/10 sull'impignorabilità dei beni, 9/6/10 sulla normativa applicabile e conformi . Infatti dalla lettura dell'art. 670 cpc si evince che tale facoltà è concessa ogni qualvolta che una controversia sia relativa alla proprietà ed/od al possesso dei beni di cui si chiede la cautela. Ergo è concessa sia per le azioni di rivendica e di reintegra sia per tutte quelle contrattuali che implichino una statuizione sulla proprietà o la restituzione di cosa da altri detenuta cfr. Trib. MN 14/3/08 sul sequestro giudiziario di quote societarie . È, quindi, pienamente legittimo e fondato il ricorso delle venditrice, tanto più che la causa è scaturita dal grave inadempimento contrattuale della controparte e verte pure sulla quantificazione del compenso per l'uso delle apparecchiature de quibus. In conclusione anche per questa particolare ipotesi pattizia è possibile esperire tutte le azioni cautelari a difesa della proprietà e per l'assolvimento del contratto. Fumus boni iuris e sequestro giudiziario. Infine rileva un'interessante peculiarità di questa materia la maggiore facilità con cui è concessa la misura cautelare del sequestro giudiziario. Invero, a differenza di quello conservativo che necessita di un accertamento capillare dei rischi concreti ed attuali connessi alla sottrazione od alterazione dei beni di cui si chiede la garanzia, può essere disposto quando se ne ravvisi l'opportunità, id est quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la possibilità, seppur astratta, che si determino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso Cass. civ. sez. III n. 854/82 . È indubbio che nel caso in esame i macchinari potevano essere alienati a terzi, deteriorati ed usati indebitamente senza corrispettivo, sì da ledere gravemente gli interessi della ricorrente. Ergo è fondata e legittima la richiesta di sequestro degli stessi in attesa della conclusione dell'instauranda fase di merito.