Il criterio di liquidazione delle “spese personali” del singolo condomino

Il contributo alla spesa per un servizio comune, che può essere fruito in misura diversa dai singoli condomini, deve essere ripartito in proporzione all’utilizzo di esso e non ai millesimi. Cosa fare quando si tratta, però, di spese personali” addebitate al singolo condomino?

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 12573/19, depositata il 10 maggio. Il caso. Il GdP rigettava la domanda attorea, presentata da due condomini, di pronuncia di nullità della delibera condominiale limitatamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio annuale e del relativo piano di riparto, in base al quale veniva richiesta agli attori il pagamento di una somma di denaro a titolo di spese personali”, intese così gli oneri per spese postali e compensi amministratore” dovuti per comunicazioni ordinarie e straordinarie condominiali. In secondo grado, il Tribunale accoglieva l’appello dei due condomini e dichiarava la delibera assembleare nulla. Per la cassazione della pronuncia ricorrono i condomini e il Condominio resiste con controricorso. Il pagamento delle spese personali” del singolo condomino. In particolare, il Condominio prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il contributo alla spesa per un servizio comune che può essere fruito in misura diversa dai singoli condomini deve essere ripartito in proporzione all’utilizzo di esso e non ai millesimi, come avviene per il riscaldamento, così da evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini . Quindi l’addebito a tutto il condominio di spese, come quelle postali e di attività ulteriore svolta nell’interesse di un singolo condomino, sulla base del generico riferimento al criterio della ripartizione delle spese sulla proporzione di uso è errato. Poiché tale possibilità si riferisce ad un servizio comune destinato ad essere fruito in misura diversa e non alla fattispecie come quella in esame dove ricorre tutt’altra situazione. Alla stregua di ciò, la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese effettuate per finalità individuali risiede, dunque, nella corretta applicabilità o meno del criterio di cui all’art. 1123, comma 2, c.c., previa valutazione della natura del servizio in oggetto e conseguente considerazione dell’addebitabilità o meno individuale al singolo condomino. Per tal ragione, questo motivo di ricorso secondo i Giudici del 'Palazzaccio' risulta fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata, rinviando al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre 2018 – 10 maggio 2019, n. 12573 Presidente D’Ascola – Relatore Oricchio Fatti di causa Con sentenza del 14 marzo 2011 il Giudice di Pace di Imola, adito da S.M. e V.V. , rigettava la domanda di pronuncia di nullità/annullabilità della delibera del 18 giugno 2009 del Condominio di via omissis limitatamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2008 e del relativo piano di riparto, in base al quale veniva posta a carico dei suddetti S. e V. il pagamento della somma di Euro 302,10, dovuta a titolo di spese personali da essi soli condomini. Quest’ultimi due interponevano appello avverso la decisione del Giudice di prime cure argomentando che non rientrava nelle attribuzioni della assemblea il potere di addebitare unilateralmente a loro carico spese definite personali quali, in concreto, gli oneri per complessivi Euro 302,10 per spese postali e compensi amministratore dovuti in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e su problematiche straordinarie condominiali. Il tutto giusto il disposto di cui all’art. 1123 c.c., comma 1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice di appello, ritenuta l’ammissibilità del proposto gravame, accoglieva l’appello, riformava l’impugnata sentenza del Giudice di Pace, dichiarava la nullità della impugnata delibera nella parte relativa all’approvazione del rendiconto 2008 quanto al riparto delle spese limitatamente all’anzidetto addebito di spese personali e compensava integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Per la cassazione della succitata sentenza ricorrono lo S. e la V. con atto affidato a un motivo, resistito con controricorso dall’intimato condominio, che ha a sua volta interposto ricorso incidentale fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso dai ricorrenti principali. Sia le pa ricorrenti principali, che quella ricorrente incidentale hanno depositato, nell’approssimarsi dell’udienza, memorie ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Deve, in ragione della priorità logica e dei suoi dirimenti aspetti, esaminarsi per primo il proposto ricorso incidentale. Esso, come detto, è fondato su tre ordini di motivi a. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3 in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere l’ammissibilità dell’appello in quanto la pronuncia del Giudice di prime cure costituiva una decisione per equità essendo il valore della controversia inferiore al limite di Euro millecento. b. Con il secondo motivo parte ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 339 c.p.c Il motivo, nella sostanza, ripropone la questione dell’ammissibilità dell’appello e dell’erroneità della decisione gravata in punto perché l’art. 1123 c.c. secondo la prospettazione del ricorrente incidentale non costituirebbe norma rientrante tra quelle fondamentali del rapporto di condominio . Entrambi i suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione. Le ragioni addotte dal Condominio a sostegno della tesi dell’inappellabilità del gravame a suo tempo interposto innanzi al Tribunale di Bologna dalle odierne parti ricorrenti principali non possono essere condivise. Pur se la controversia rivestiva un valore inferiore a quello di Euro 1.100,00 per il quale è consentita, in generale, l’appellabilità della relativa decisione, tuttavia la sentenza risulta, in punto, corretta. Essa, in effetti, ha applicato il principio per cui sono appellabili anche le decisioni di primo grado di valore inferiore a quello anzidetto e pronunciate secondo equità allorché siano dedotte violazioni di principi regolatori della materia . A questi, in effetti, ha fatto riferimento la gravata sentenza al fine di ritenere l’appellabilità della decisione del Giudice di prime cure, che va evidenziato si riferiva alla interpretazione dei limiti di applicabilità dell’art. 1123 c.c. e, quindi, ineriva proprio una questione riguardante un principio regolatore della materia. Al riguardo non può che richiamarsi il dictum, già affermato, fin dalla sentenza 13 novembre 1997, n. 11223, da questa Corte e secondo cui anche le sentenze pronunciate secondo equità -in ipotesi come quella in esame in cui si controverta di principi regolatori possono essere oggetto di ammissibile impugnazione v., pure Cass. n. ri 27339/2008 e 6410/13 . I due motivi trattati congiuntamente vanno, dunque, respinti in quanto infondati. c. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. e 1135 c.c Sarebbe stato violato, secondo la prospettazione di cui al motivo qui in esame, il principio ermeneutico affermato da questa Corte con la sentenza 17 settembre 1998 n. 9263. Il principio affermato con tale pronuncia è quello secondo cui il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all’utilizzazione di esso e non ai millesimi come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilità di accertarne l’effettiva utilità per ciascun condomino al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini . La sentenza gravata ha -viceversa affermato genericamente che, nell’ipotesi, il potere ripartitorio dell’assemblea non poteva andare oltre a quanto disposto dalla legge con ciò inducendo alla considerazione di aver dato rilievo solo al comma 1 dell’art. 1123 c.c. . Senonché, al fine della corretta sussunzione normativa della concreta ipotesi in giudizio, andava considerata anche l’inquadrabilità della fattispecie nell’ambito dell’art. 1123 c.c., comma 2 salva in ogni caso la valutazione, che è apprezzamento di merito, della tipologia delle anzidette spese di cui si controverte . Il motivo -quindi è, in parte fondato, nel senso di seguito precisato. La possibilità di ripartizione delle spese personali di ciascun condomino in funzione delle utilità che in concreto lo stesso gode e ricava sostanzia un criterio che a ben vedere si riferisce all’uso di cose comuni e non ad altro. Quella possibilità si riferisce, infatti, ad un servizio comune destinato ad essere fruito in misura diversa e non già a fattispecie come quella in esame ove, in concreto, ricorre altra situazione non sussumibile nella norma comunque applicata. La concreta situazione per cui è causa maggiori spese postali e costo servizio si riferisce a servizi la cui natura-salva la inapplicabilità del generale criterio di ripartizione ex art. 1123 c.c., comma 1, cui sembra aver fatto esclusi ovo riferimento la sentenza gravata va valutata dal Giudice del fatto. D’altra parte l’invocata ed automatica applicabilità dell’art. 1123 c.c., comma 2, nel senso proposto col motivo qui in esame, non può essere appieno condivisa ove si prospetti l’addebito delle spese in funzione delle utilità che in concreto vengano ricavate dai singoli condomini senza la concreta valutazione della natura dell’attività resa al singolo condomino. Al riguardo deve in ogni caso rammentarsi come la stessa giurisprudenza citata col motivo qui in esame fa, testualmente, espresso riferimento alle spese per i servizi comuni e non ad altro. E la ancor più pertinente pronuncia di Cass. n. 4403/1999 àncora l’applicabilità del criterio di liquidazione ex art. 1123, comma 2 non in base a millesimi e non a carico di tutti i condomini solo alla fattispecie inerenti cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini . E, fatta sempre salva, altra azione recuperatoria nei confronti del singolo condomino in via sussidiaria rispetto al meccanismo previsto ex art. 1123 c.c., comma 2 al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini Cass. n. 9263/1998 . In conclusione la non addebitabilità di spese al singolo condomino, che usufruisca di servizi, può, quindi, essere affermata, ma non col rinvio al generale principio ex art. 1123 c.c., comma 1, della ripartizione proporzionale l’addebito alla intera comunità condominiale di spese quali quelle postali e di attività ulteriore svolta nell’interesse di un singolo condomino sulla base del generico ed errato riferimento al criterio della ripartizione delle spese sulla proporzione di uso è quindi errato alla stregua dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati e correttamente ribaditi, la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede sono nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123 c.c., comma 2, previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo condomino. Con riguardo a tali ribaditi ed affermati principi il motivo in esame può essere accolto. 3. Con il motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione dell’art. 91 c.p.c Parti ricorrenti principali si dolgono del fatto che sarebbe stato disatteso il divieto del giudice db porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice . Il motivo è assorbito per effetto del suddetto accoglimento del ricorso incidentale. 4. In conseguenza dell’accoglimento, pur nei imiti innanzi detti, del terzo motivo del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altro Giudice in dispositivo indicato, che provvederà alla definizione del giudizio uniformandosi ai principi innanzi enunciati. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del medesimo ricorso, assorbito il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza -in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in persona di altro Giudice.