Gli inadempimenti dell’amministratore condominiale non comportano l’invalidità della delibera

La mancata certificazione dello svolgimento dell’attività obbligatoria di aggiornamento professionale da parte dell'amministratore condominiale, non rappresenta una causa di invalidità della delibera assembleare che conferma la carica amministrativa.

Così ha stabilito il Tribunale di Verona attraverso la sentenza del 13 novembre 2018. La domanda. Gli attori citavano, innanzi al Tribunale di Verona, il condominio presso cui abitavano, chiedendo la dichiarazione di invalidità della delibera dell’assemblea condominiale con la quale era stata confermata la nomina di amministratore di condominio la Gestione Casa s.r.l Gli attori a fondamento della loro domanda deducevano che la società convenuta non aveva certificato che i soci amministratori della stessa avessero svolto l’attività obbligatoria di aggiornamento professionale. L’omessa frequentazione del corso di aggiornamento annuale sarebbe stata – secondo gli attori – una causa di nullità della decisione assembleare vertente la sua nomina. Tipiche irregolarità. Il Giudice precisa in primo luogo che la disciplina attinente alla revoca dell’amministratore condominiale è dettata dall’art. 1129, comma 12 c.c., il quale elencando una serie di tipiche gravi irregolarità”, espone quali condotte omissive dell’amministratore stesso possano giustificare la revoca della nomina. Di conseguenza, il Giudice espone che può desumersi che quando il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell’amministratore l’omissione di alcuni adempimenti connessi all’assunzione dell’incarico di amministratore condominiale, lo ha affermato espressamente e quindi che ulteriori ipotesi di nullità, quale conseguenza dell’inadempimento di altri doveri, non possono essere ricavate in via interpretativa . Ebbene, la sussistenza di tali inadempimenti, specie se protratti nel tempo, possono integrare gravi irregolarità che, oltre a essere una possibile fonte di responsabilità, giustificano la revoca della carica. Per tali ragioni, il Giudice rigetta le domande attoree.

Tribunale di Verona, sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2018 Presidente Vaccari Motivi della decisione Gli attori hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Condominio omissis , di cui erano condomini, chiedendo che venisse dichiarata la nullità o disposto l’annullamento della delibera dell’assemblea condominiale dell’11 maggio 2017 con la quale, nonostante il loro voto contrario, era stato nuovamente nominato amministratore del condominio, per un biennio, la Gestione Casa S.r.l. Gli attori, a sostegno delle predette domande e di quella di revoca della Gestione Casa s.r.l. dalla carica di amministratore del condominio omissis , hanno dedotto che, come avevano rappresentato anche nel corso della predetta assemblea, la società convenuta non aveva comprovato che i due soci amministratori di essa, nei due anni precedenti, avevano svolto l’attività obbligatoria di aggiornamento professionale. Il condominio omissis si è costituito in giudizio e ha eccepito in via preliminare di rito il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base del rilievo che, vertendosi in ipotesi di revoca dell’amministratore condominiale, la legittimazione spettava a quest’ultimo. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, preliminarmente occorre evidenziare che, come riferito dal difensore del convenuto senza contestazione da parte della difesa attorea, la società Gestione Casa s.r.l. aveva rassegnato le dimissioni dall’incarico di amministratore del condominio omissis ancora all’assemblea del 29.9.2017 e in sua vece, con successiva delibera assembleare del dicembre 2017, è stato nominato un altro soggetto giuridico. Conseguentemente va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di revoca dalla carica di amministratore della predetta società, che a ben vedere va qualificata, più correttamente, come domanda di declaratoria di nullità della sua nomina, per effetto della prospettata invalidità della delibera impugnata atteso che la domanda di revoca dell’amministratore di condominio avrebbe dovuto essere introdotta con un apposito procedimento camerale, di competenza del Tribunale collegiale. Va invece valutata la fondatezza della proposta impugnativa di delibera poiché gli attori vi hanno ancora interesse e rispetto ad essa il convenuto è sicuramente legittimato passivo. L’assunto attoreo si fonda su un unico precedente di merito che ha ritenuto che la mancata frequentazione da parte dell’amministratore del corso di aggiornamento annuale sia causa di nullità della delibera che lo ha nominato, evidentemente con riguardo al suo oggetto, per contrasto con l’articolo 71 bis, lett. g disp. att. c.c., da considerarsi come norma imperativa. Tale impostazione però, ad avviso di questo giudice, non è condivisibile perché non tiene conto dell’intera disciplina rilevante nel caso di specie e il cui esame conduce ad una conclusione opposta alla predetta. E’ opportuno rammentare infatti che l’articolo 1129, comma 12, c.c. elenca una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità giustificanti la revoca dell’amministratore condominiale che consistono in condotte omissive del medesimo, successive o contestuali alla sua nomina queste ultime sono menzionate nel n. 8 della norma sopra citata . Il comma 14 cita poi una ipotesi di nullità della nomina dell’amministratore consistente nella mancata specificazione, al momento di essa o del suo rinnovo, dell’entità del compenso richiesto. Orbene, da tale previsione può evincersi che, quando il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell’amministratore l’omissione di alcuni adempimenti connessi all’assunzione dell’incarico di amministratore condominiale, lo ha affermato espressamente e quindi che ulteriori ipotesi di nullità, quale conseguenza dell’inadempimento di altri doveri, non possono essere ricavate in via interpretativa. Tali inadempimenti, specie se protratti nel tempo, possono invece integrare le gravi irregolarità che giustificano la revoca dalla carica oltre che essere fonte di responsabilità per l’amministratore inadempiente. Passando alla determinazione delle spese di lite la presenza di un solo precedente di merito, per di più favorevole agli attori, vale a far attribuire alla questione sottesa al presente giudizio quel carattere di assoluta novità che giustifica la loro integrale compensazione. P.Q.M. Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande attoree aventi ad oggetto la delibera impugnata e dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di domanda di declaratoria di nullità della nomina della Gestione Casa s.r.l. ad amministratore del condominio convenuto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.