Convocazione dell’assemblea di condominio: solo l’avviso inviato all’indirizzo PEC equivale alla raccomandata

La convocazione dell’assemblea di condominio può validamente avvenire attraverso l’invio dell’avviso ad un indirizzo di posta elettronica non certificato, posto che soltanto le comunicazioni effettuate ad un indirizzo PEC costituiscono uno strumento equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento.

Così la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 4/2019, depositata il 3 gennaio 2019. Convocazione dell’assemblea condominiale. In un contezioso tra un condomino e un condominio circa la corretta convocazione dell’assemblea, il Tribunale di Brescia ha accertato la soccombenza del primo e lo ha condannato al pagamento delle spese giudiziali. Il condomino, soccombente, ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Brescia lamentando che il giudice abbia errato nel ritenere che la convocazione dell’assemblea sia stata effettuata correttamente, poiché l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato utilizzando l’indirizzo PEC, mentre è stato utilizzato un indirizzo mail informale. Rileva, infatti, parte ricorrente che la posta elettronica certificata è l’unica forma che possa ritenersi equipollente alla raccomandata e che possa consentire di dare prova della ricezione dell’avviso. Solo la PEC equivale alla raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio ritiene che, pur essendo corretto ritenere che la PEC sia il solo mezzo equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento poiché solo con tale strumento viene inviato al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso , nel caso di specie è stato lo stesso condomino ricorrente ad aver richiesto che le comunicazioni gli fossero recapitate ad un indirizzo non certificato informale , avendo egli stesso provveduto ad indicare un indirizzo mail generico composto da nome.cognome@legalmail.it e non una PEC. Di conseguenza, prosegue la Corte territoriale, la mail ricevuta dal ricorrente ha rispettato le forme indicate dal condominio e dunque il ricorso del condomino deve essere rigettato.

Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile, sentenza 7 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019, numero 4 Presidente Platania – Relatore Bonifacio Svolgimento del processo Con sentenza numero numero 790/2016 pronunciata, a definizione della causa iscritta al numero 53/2015 RG, in data 10 marzo 2016, depositata il 15 marzo 2016, pubblicata il 25 febbraio 2016 e notificata il 3 maggio 2016, il Tribunale di Brescia accertava la soccombenza virtuale dell'attore Al. Gi. St. e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio. Con atto di citazione notificato in data 31.5.2016 Al. St. ha impuntato la predetta sentenza per i motivi indicati in seguito, formulando le sopra riportate conclusioni. Costituitosi in giudizio il Condominio ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Indi all'udienza dell8.7.2018, sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Motivi della decisione Parte appellante censura la sentenza del primo giudice per non aver questi formalmente dichiarato in dispositivo la cessazione della materia del contendere e per averlo condannato alle spese del giudizio. Ritiene, infatti, che, sebbene risulti pacifico che la delibera dell'assemblea condominiale del 20.11.2014 impugnata sia stata sostituita con la delibera del 29.12.2014, con ciò determinando appunto la cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto ritenere fondati i motivi di impugnazione proposti dall'Al. e avrebbe dovuto condannare il Condominio alle spese del giudizio. In particolare quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., lamenta che avrebbe errato il giudice nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente con le modalità richieste dallo stesso Al., ossia via e.mail, posto che invece l'avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all'amministratore di dare prova della ricezione dell'avviso stesso. La censura è infondata. Premesso che costituisce semplice errore materiale l'aver dimenticato di riportare in dispositivo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiaramente indicata in motivazione, osserva il Collegio che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo informale quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, omissis . Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino. Corretta si palesa, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che i bilanci predisposti fossero assolutamente intellegibili e che ne generiche e tardive si palesavano le censure svolte dall'Al Quest'ultimo ha infatti pacificamente ammesso che era stata rispettato il criterio di redazione del bilancio per cassa , ritenuto corretto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e che le censure attinenti la transazione stipulata nel 2005 afferivano al bilancio già approvato con precedente delibera mai impugnata, e quanto alla censura di genericità ha prodotto solo in corso di questa fase di gravame una CTP dalla quale emergerebbero degli errori contabili. Tuttavia, non solo la detta produzione si palesa assolutamente inammissibile ex art. 345 c.p.c. non avendo l'appellante dimostrato di non averla potuta depositare nel corso del giudizio di prime cure, ma soprattutto la stessa concerne periodi e bilanci successivi non oggetto della delibera originariamente impugnata. Infondato si palesa altresì il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese del giudizio. Occorre infatti ricordare che ai sensi dell'art. 5 del D.M. numero 55/2014 qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri enunciati dalla stessa norma, la stessa si considererà di valore indeterminabile co. 5 e quindi di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00 co.6 . Correttamente, pertanto, il primo giudice ha liquidato la somma di Euro 5.000.00 per compensi, avendola parametrata allo scaglione applicabile alle cause di valore compreso tra Euro 5.200.01 ed Euro 26.000,00 che prevede un compenso pari a Euro 4.835.00 . Alla luce delle superiori considerazioni l’appello va rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal Condominio appellato. Deve, infine, darsi atto che l'impugnazione è stata integralmente respinta e che sussistono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 ter del D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, così dispone rigetta l'appello proposto da Al. Gi. St. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia numero 790/2016 depositata il 15 marzo 2016 e condanna l'Al. a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.777,00 di cui Euro 1.080,00 per fase di studio della controversia, Euro 877,00 per fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.820,00 per fase decisionale , oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge si da atto che l'impugnazione è stata integralmente respinta e sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 ter del D.P.R. 115/2002.