Il condominio è obbligato a pagare il canone COSAP se occupa abusivamente spazi pubblici

Il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP ex art. 31 l. n. 448/1998, deve considerarsi quale corrispettivo di una concessione, reale o presunta, nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10733/18, depositata il 4 maggio. Il caso. Il Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda avanzata da un Condominio volta ad ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione derivante dall’omesso pagamento di un importo, a titolo di canone di occupazione di spazio pubblico, per aver il Condominio occupato il perimetro dell’edificio, con griglie ed intercapedini. La sentenza veniva confermata dal Tribunale della medesima città, in quanto il canone per l’occupazione richiesto dal Comune presupponeva l’esistenza di una concessione, la quale non era stata rilasciata. Avverso la pronuncia del Tribunale il Comune di Roma ricorre per cassazione ponendo la questione se il canone per l’occupazione di aree pubbliche COSAP abbia come presupposto l’esistenza di una concessione se, in mancanza di concessione, il relativo canone non possa essere richiesto anche nell’ipotesi di occupazione abusiva – acclarata nei precedenti gradi – oppure se tale concessione possa comunque ritenersi presunta e legittimare la richiesta del canone. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Supremo Collegio sottolinea che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 31 l. n. 448/1998 possiede un quid ontologicamente diverso dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche , poiché deve considerarsi quale corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva , dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici , essendo dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo . Ne deriva, conformemente ad un principio fissato dalla Suprema Corte, che è obbligato al pagamento del canone il Condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima . La Corte dunque, nel ribadire che le cause relative al canone in questione non hanno natura tributaria, cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 gennaio – 4 maggio 2018, n. 10733 Presidente Giusti – Relatore Tedesco Fatto e diritto Rilevato che - il giudice di pace di Roma ha accolto la domanda proposta dal Condominio omissis nei confronti del Comune di Roma, al fine di ottenere l’annullamento di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’importo di Euro 2.284,00, preteso dell’ente territoriale a titolo di canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche per l’anno 2005 griglie e intercapedini poste lungo il perimetro dell’edificio condominiale - la sentenza è stata confermata in grado d’appello dal Tribunale di Roma - il giudice d’appello ha ritenuto che il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche presupponeva l’esistenza di una concessione, che nella specie non era stata rilasciata, deducendo da ciò che il Comune non poteva pretendere alcunché per il titolo sopra indicato - contro la sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo - il Condominio omissis è rimasto intimato. Considerato in diritto - il solo motivo di ricorso pone la questione se l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche COSAP implichi l’esistenza di un provvedimento di concessione, in guisa che il canone non è dovuto in mancanza di tale provvedimento e al cospetto di una occupazione abusiva, come ha ritenuto la sentenza impugnata, ovvero se la concessione possa essere solo presunta, con la conseguenza che il canone è dovuto anche in caso di occupazione abusiva questa è la tesi sostenuta con il ricorso - il ricorso è fondato - in materia questa Suprema Corte ha stabilito il seguente principio il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva , dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. Ne deriva che è obbligato al pagamento del canone il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quanto esso gode di un’utilizzazione particolare dell’area medesima Cass. 18037/2009 - in conformità a tale principio - dal quale la sentenza impugnata si è evidentemente discostata - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente escluso la natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza del canone in questione Cass., S.U. Ord. , n. 14864/2006 conf. S.U. Ord. , n. 12167/2003 - la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato attenendosi al principio di cui sopra - il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.