La modifica del regolamento condominiale non spetta al Giudice, ma all’assemblea dei condomini

L’eventuale richiesta di modifica del regolamento condominiale e dei criteri di riparto in esso contenuti va rigettata dal Giudice in virtù della sua natura contrattuale che, per la modifica dello stesso, impone il ricorso alla volontà dell’assemblea dei condomini.

Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con sentenza n. 2505/2018, depositata il 2 marzo. Il fatto. In seguito all’insediamento di una clinica all’interno del condominio, i condomini notavano un aumento rilevante delle spese relative all’erogazione di acqua potabile. Ci si rivolgeva dunque all’autorità giudiziaria per sostituire il vigente criterio di riparto delle spese in materia basato sui millesimi con uno differente che tenesse conto della diversa destinazione d’uso dei locali abitati e non risultasse lesivo dell’art. 1138 c.c La volontà sovrana dell’assemblea dei condomini. Il Giudice, però, rigetta il ricorso sostenendo che il soddisfacimento di tale richiesta non rientri nell’alveo dei suoi poteri. Essendo infatti quella del regolamento di condominio una natura contrattuale, la sua modifica, che può comprendere anche quella dei criteri di riparto previsti, spetta all’assemblea dei condomini, la cui volontà è sovrana e non può essere superata da quella del Giudice.

Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, sentenza 1 - 2 marzo 2018, n. 2505 Giudice Chiarentin Motivi della decisione L’oggetto della domanda svolta dagli attori – così come altresì precisata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. – consiste nella richiesta di modifica del Regolamento Condominiale, nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua, previo accertamento della lesività dei diritti dei condomini da parte del criterio oggi operante” cfr. pag. 4 della memoria citata . Gli attori, in altre parole, affermando che in seguito all’insediamento della Clinica nello stabile, le spese relative all’erogazione di acqua potabile sarebbero aumentate in misura rilevante, hanno chiesto disporsi la sostituzione dell’art 8 del regolamento condominiale – il quale stabilisce che il criterio di riparto delle spese relative all'impianto di acquedotto ed al consumo di acqua potabile è quello dei millesimi – con altro criterio di riparto delle spese che tenga conto della diversa destinazione d’uso delle unità occupate e che risulti quindi non lesivo del disposto dell’art. 1138 c.c Rileva il Tribunale che tale domanda è del tutto inammissibile. Il regolamento condominiale, che nel caso di specie ha natura contrattuale in quanto predisposto dall’originario unico proprietario, menziona espressamente alla clausola 8 il criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua oggetto dell’odierna contestazione, ovvero in base alle quote di gestione della tabella A Colonna 2. Ciò posto, non rientra nel potere dell’autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento condominiale ed i criteri di riparto ivi stabiliti, non potendosi superare la volontà dell’assemblea dei condomini, che è sovrana. Quanto evidenziato assorbe ogni ulteriore profilo di doglianza. Consegue il rigetto della domanda. Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata proposta da E. S.r.l. nei confronti degli attori, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge e non ravvisandosi ulteriori danni non suscettibili di ristoro con la condanna alla rifusione delle spese di lite. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sez. XIII civile, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da agli attori indicati in epigrafe ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede 1 rigetta la domanda formulata da parte attrice 2 condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere le spese di giudizio liquidate – quanto alla convenuta E. S.r.l. - in € 6.800,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge e - quanto al Condominio - in € 3.500,00 per compensi al difensore oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.