Chiavi e telecomando del nuovo cancello non bastano: i fruitori hanno diritto anche al campanello e al citofono

In tema di collocazione di un nuovo cancello, bisogna contemperare l’esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitù di passaggio, tenendo presente che sussiste un aggravamento di quest’ultima tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l’esercizio con le modalità precedenti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6826/13 depositata il 19 marzo. Il caso. Un condominio viene citato in giudizio per aver installato un cancello sul proprio fondo, gravato da servitù di passaggio a favore degli attori il Tribunale rigetta la domanda possessoria, ritenendo che, stante la consegna delle chiavi e del telecomando, l’opera non costituisse un aggravio per i fruitori della servitù, se non in misura minima e comunque compensata dalla maggiore sicurezza. Necessari campanello e citofono. La pronuncia, tuttavia, è riformata in sede di appello secondo i giudici di secondo grado, infatti, c’è un aggravamento della servitù di passaggio tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l’esercizio con le modalità precedenti. Per questo motivo, la Corte dispone l’installazione a cura del condominio di un campanello elettrico con citofono, non essendo sufficiente la consegna delle chiavi e del telecomando. Le modalità di installazione dell’impianto. La questione è posta al vaglio della Cassazione. Con un primo motivo di ricorso, il condominio lamenta un presunto contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine all’installazione dell’impianto citofonico gli Ermellini spiegano che il contrasto è solo apparente, poiché la sentenza dispone che il soccombente installi a sue cure e spese un campanello elettrico con citofono a lato del cancello, collegandolo poi all’interno degli edifici resta invece a carico degli attori l’eventuale installazione di un impianto all’interno dell’edificio. Bisogna contemperare le diverse esigenze. Quanto alle modalità di esercizio del possesso, in tema di collocazione del cancello con consegna delle chiavi o del telecomando, secondo quanto affermato da consolidata giurisprudenza bisogna contemperare l’esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitù, con particolare riferimento a possibili visitatori, che, essendo sprovvisti di chiavi o telecomando, avrebbero difficoltà di accesso in conclusione, secondo la S.C., la soluzione di installare un campanello con citofono appare ragionevole e per questo motivo il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 gennaio – 19 marzo 2013, n. 6826 Presidente Triola – Relatore Correnti Svolgimento del processo Il tribunale di Prato, con sentenza 19.4.2002 ha rigettato la domanda possessoria proposta da Di.Ro.Gi. e G. , M.M. e B.A. nei confronti del condominio , ritenendo che l'installazione, da parte del convenuto, di un cancello sul proprio fondo, gravato di servitù di passaggio, a favore di quello degli attori, non avesse costituito aggravio, se non minimo e compensato dal beneficio della sicurezza che l'opera aveva apportato, stante la consegna di chiavi e di telecomando, la non eccessiva distanza dalla via pubblica e l'uso non implicante frequenti contatti con visitatori deposito e taverna . La Corte di appello di Firenze, con sentenza 753/2005, in riforma ha accolto la domanda possessoria, disponendo l'installazione a cura e spese dell'appellato di un campanello elettrico con citofono e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ravvede un aggravamento della servitù di passaggio tutte le volte in cui una modifica dello stato dei luoghi non consente l'esercizio con le stesse modalità. La consegna delle chiavi e del telecomando non erano sufficienti. Ricorre il condominio con tre motivi, resistono le controparti. All'udienza del 25.6.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso, adempimento effettuato. Motivi della decisione Col primo motivo si lamenta nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 comma 2 cpc per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo posto che nella prima si afferma che, poiché non è dato sapere se l'edificio dei ricorrenti già disponesse di citofono, le opere che il condominio dovrà eseguire saranno limitate al collegamento del nuovo impianto con l'interno del fabbricato, restando a carico degli appellanti l'eventuale installazione, ivi di un impianto citofonico, mentre nel secondo si dispone che l'appellato installi, a lato del cancello, ed a sua cura e spese, un campanello elettrico, con citofono, collegandolo all'interno dell'edificio degli appellanti. I controricorrenti replicano che il contrasto non esiste in quanto la condanna si sostanzia nell'installazione a cura e spese del condominio a lato del cancello di un campanello con citofono collegato con l'interno dell'edificio degli appellanti, i quali avranno invece onere di dotare l'interno di un citofono collegato con quello esterno, proprio perché non era dato sapere se detto edificio già disponesse di citofono. Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1030, 1064 e 1067 cc, del principio servitus in facendo consistere nequit ” e vizi di motivazione. Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 91 cpc e 57 disp. att. in ordine ai criteri di liquidazione delle spese. Le censure sono infondate. In ordine al primo motivo il contrasto è solo apparente sia in relazione a quanto dedotto in risposta dai controricorrenti sia perché chiaramente si dispone che l'appellato, a sue cure e spese, installi, a lato del cancello, un campanello elettrico con citofono, collegandolo all'interno degli edifici, restando a carico degli appellanti l'eventuale installazione ivi cioè all'interno di un impianto citofonico. In ordine al secondo motivo non pertinente sembra il richiamo a noti principi in tema di servitù, peraltro questioni nuove, rispetto ad una controversia possessoria per la quale correttamente la sentenza ha fatto riferimento alle modalità di esercizio del possesso riguardo all'uso di fatto esplicato dal possessore nell'anno antecedente allo spoglio ed alla non contestazione della fattispecie. Proprio in tema di collocazione del cancello con consegna delle chiavi e/o del telecomando la giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo ormai consolidato, statuito che bisogna contemperare l'esigenza del proprietario con quella dei fruitori della servitù Cass. n. 27.1.2004 n. 1426, Cass. n. 20.6.2000 n. 8394, Cass. n. 18.2.2000 n. 1825, etc. , con particolare riferimento a possibili visitatori, che non avendo le chiavi od il telecomando troverebbero difficoltà. Nella specie la riforma della sentenza in appello e la previsione di installare un campanello con citofono sembra una soluzione ragionevole conforme al citato indirizzo giurisprudenziale, tanto più che le massime citate dal ricorrente si ritorcono contro in relazione all'inesistenza dello spoglio quando in fatto sia possibile continuare il possesso corrispondente alla servitù di passaggio. Né è denunciabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso tutelabile ove, come nel caso, la motivazione sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222 . Quanto al terzo motivo se ne rileva la genericità e la carenza di interesse perché non si deduce una violazione delle tariffe ed un pregiudizio concreto ma la mancata indicazione dei criteri mentre il Giudice non è onerato, in caso di mancata produzione della nota spese, dell'indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione Cass. 28.2.2012 n. 3023 . In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 2000 per onorari, oltre accessori.